📋 Linee Guida DL Salva Casa

Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito con legge 24 luglio 2024, n. 105

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Documento ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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Introduzione e Nota Metodologica

Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa), fornisce risposte urgenti alle esigenze di semplificazione del quadro normativo edilizio.

📌 Quattro macro-aree di intervento:
  1. Ridefinizione dei titoli per lo stato legittimo degli immobili
  2. Nuova disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso
  3. Regime delle tolleranze e semplificazione delle procedure
  4. Adeguamento degli standard edilizi
⚠️ Nota importante: Le disposizioni del decreto-legge sono auto-applicative e non richiedono ulteriori interventi attuativi da parte dello Stato. Le presenti linee guida hanno finalità informativa e non hanno valore vincolante.

1. Stato Legittimo degli Immobili (art. 9-bis)

Il DL Salva Casa introduce una duplice semplificazione: formale e sostanziale.

Art. 9-bis, commi 1-bis e 1-ter del Testo Unico

Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare...

1.1 Semplificazione Formale

Lo stato legittimo può essere comprovato con il titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio sull'intero immobile, a condizione che l'amministrazione abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.

D1.1.1 - Come provare la verifica della legittimità dei titoli pregressi?
La verifica può essere presunta quando nella modulistica dell'ultimo titolo edilizio sono stati indicati gli estremi dei titoli pregressi. Non è richiesto alcun riesame dei precedenti titoli da parte dell'Amministrazione.

Importante: Eventuali difformità tra stato di fatto e progetti non potranno essere contestate come mancanza di stato legittimo, se non contestate precedentemente.
Condizioni per far valere il titolo più recente:
  • b1) Titolo rilasciato con provvedimento formale che attesti la verifica dei titoli pregressi
  • b2) Titoli con indicazione degli estremi del titolo originario, senza contestazioni dall'Amministrazione

1.2 Semplificazione Sostanziale

Lo stato legittimo comprende anche:

  • Titoli rilasciati all'esito di procedure di regolarizzazione (SCIA art. 34-ter)
  • Permessi di costruire in sanatoria (art. 36 e 36-bis)
  • Pagamento delle sanzioni (fiscalizzazioni)
  • Dichiarazioni sulle tolleranze costruttive ed esecutive
D1.2.1 - Come comprovare gli interventi regolarizzati mediante pagamento di sanzione?
Mediante l'indicazione degli estremi o della ricevuta del pagamento della sanzione, come previsto dalla modulistica.

2. Mutamento della Destinazione d'Uso (art. 10 e 23-ter)

Il DL Salva Casa semplifica i mutamenti di destinazione d'uso distinguendo tra:

  • Mutamenti orizzontali: all'interno della stessa categoria funzionale
  • Mutamenti verticali: tra categorie funzionali diverse

2.1 Mutamento della Singola Unità Immobiliare

Art. 23-ter, comma 1-bis

Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
D2.1.1 - Cosa si intende per "specifiche condizioni"?
Le condizioni individuate dopo l'entrata in vigore del DL Salva Casa dai competenti enti territoriali. Devono essere:
  • Criteri oggettivi e non discriminatori
  • Specifiche (non implicitamente desunte dagli strumenti urbanistici vigenti)
  • Sorrette da adeguata motivazione
D2.1.4 - Come deve essere intesa la deroga dagli oneri urbanistici?
Il mutamento verticale di singola unità immobiliare NON è assoggettato a:
  • ❌ Obbligo di reperimento di aree per servizi di interesse generale
  • ❌ Vincolo dotazione minima parcheggi
  • ❌ Pagamento oneri di urbanizzazione primaria
  • ✅ Resta dovuto il contributo per oneri di urbanizzazione secondaria (se previsto)

2.2 Le Procedure per il Mutamento

Titoli richiesti (art. 23-ter, comma 1-quinquies):
  • Senza opere: SCIA (art. 19 L. 241/1990)
  • Con opere: Titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie

3. Semplificazione Procedure di Regolarizzazione

3.1 Tolleranze Costruttive (art. 34-bis)

Il DL Salva Casa prevede due distinti regimi di tolleranze costruttive:

📅 Regime ordinario (interventi dopo 24/05/2024):
  • Tolleranza: 2% per tutti i parametri
📅 Regime speciale (interventi entro 24/05/2024):
  • Unità > 500 mq: 2%
  • Unità 300-500 mq: 3%
  • Unità 100-300 mq: 4%
  • Unità 60-100 mq: 5%
  • Unità < 60 mq: 6%
D3.1.2 - Cosa si intende per "superficie utile"?
La superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, come definita dal Regolamento Edilizio Tipo (RET).

Importante: Si considera la superficie del titolo originario, senza considerare eventuali frazionamenti successivi.

3.2 Tolleranze Esecutive

Costituiscono tolleranze esecutive (art. 34-bis, comma 2):

  • Irregolarità geometriche di minima entità
  • Modifiche alle finiture degli edifici
  • Diversa collocazione di impianti e opere interne
⚠️ Condizioni:
  • Non devono comportare violazione della disciplina urbanistica ed edilizia
  • Non devono pregiudicare l'agibilità dell'immobile
  • Solo per immobili NON sottoposti a tutela (D.Lgs. 42/2004)
Per interventi entro 24/05/2024, si aggiungono:
  • Minore dimensionamento dell'edificio
  • Mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali
  • Irregolarità esecutive di muri esterni ed interni
  • Difforme ubicazione aperture interne
  • Errori progettuali corretti in cantiere

3.4 Casi Particolari (art. 34-ter)

Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera con parziale difformità dal titolo rilasciato prima della legge 10/1977 possono essere regolarizzati.

D3.4.1.6 - In che misura si paga la sanzione?
Sanzione ex art. 36-bis, comma 5, lettera b):

Doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile (valutato dall'Agenzia delle Entrate)
  • Minimo: € 1.032
  • Massimo: € 10.328

3.5 Superamento della Doppia Conformità (art. 36-bis)

Rappresenta una delle novità più significative del DL Salva Casa.

Nuova regola: L'intervento deve risultare conforme:
  • ✅ Disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione
  • ✅ Disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione domanda

Fattispecie interessate:

  • Parziali difformità da permesso o SCIA (art. 34)
  • Assenza o difformità dalla SCIA (art. 37)
  • Variazioni essenziali (art. 32)
🔧 Novità: "Sanatoria con opere"

Lo Sportello Unico può condizionare il titolo alla:
  • Realizzazione di interventi edilizi (anche strutturali) per assicurare sicurezza
  • Rimozione di opere non sanabili che precluderebbero il rilascio del titolo

Sanzioni (art. 36-bis, comma 5)

Lettera a) - Parziali difformità e variazioni essenziali:
  • Doppio del contributo di costruzione
  • +20% se NON conforme alla disciplina vigente sia alla realizzazione che alla presentazione domanda
Lettera b) - Assenza/difformità SCIA:
  • Doppio aumento valore venale: € 1.032 - € 10.328
  • Se conforme a entrambe le discipline: € 516 - € 5.164

Procedimento Paesaggistico

⏱️ Termini perentori:
  • Soprintendenza: 90 giorni per parere vincolante
  • Autorità competente: 180 giorni per pronunciarsi
  • Decorsi i termini: silenzio-assenso
📌 Importante: La compatibilità paesaggistica può essere valutata anche per lavori con creazione di superfici/volumi o aumento degli stessi.

4. Adeguamento degli Standard Edilizi

4.1 Recupero dei Sottotetti (art. 2-bis)

Gli interventi di recupero dei sottotetti sono consentiti anche quando non rispettano le distanze minime, a condizione che:

  • ✅ Siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca di realizzazione dell'edificio
  • ✅ Non siano apportate modifiche a forma e superficie del sottotetto
  • ✅ Sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita
⚠️ Applicabilità: Solo nelle Regioni che hanno disciplinato il recupero dei sottotetti con proprie leggi regionali.

4.2 Edilizia Libera - VEPA (art. 6)

Le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti (VEPA) possono essere installate senza titolo abilitativo su:

  • ✅ Balconi aggettanti
  • ✅ Logge rientranti
  • ✅ Porticati (con esclusioni)
❌ Esclusi:
  • Porticati gravati da diritti di uso pubblico
  • Porticati nei fronti esterni prospicienti aree pubbliche
Requisiti VEPA:
  • Funzioni temporanee di protezione
  • Non configurano spazi stabilmente chiusi
  • Non generano nuova volumetria
  • Garantiscono microaerazione naturale
  • Impatto visivo minimo

4.3 Certificato di Agibilità (art. 24)

Regime transitorio di deroga ai requisiti igienico-sanitari (in attesa del decreto ministeriale):

Deroghe ammesse:
  • Altezza minima: da 2,70 m fino a 2,40 m
  • Monostanza 1 persona: da 28 mq fino a 20 mq
  • Monostanza 2 persone: da 38 mq fino a 28 mq
Condizioni per le deroghe:
  • ✅ Soddisfatto il requisito di adattabilità (DM 236/1989)
  • ✅ Edifici in recupero edilizio con miglioramento igienico-sanitario
  • OPPURE
  • ✅ Progetto con soluzioni alternative (maggiore superficie, ventilazione adeguata)