Introduzione e Nota Metodologica
Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa), fornisce risposte urgenti alle esigenze di semplificazione del quadro normativo edilizio.
- Ridefinizione dei titoli per lo stato legittimo degli immobili
- Nuova disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso
- Regime delle tolleranze e semplificazione delle procedure
- Adeguamento degli standard edilizi
1. Stato Legittimo degli Immobili (art. 9-bis)
Il DL Salva Casa introduce una duplice semplificazione: formale e sostanziale.
Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare...
1.1 Semplificazione Formale
Lo stato legittimo può essere comprovato con il titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio sull'intero immobile, a condizione che l'amministrazione abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.
Importante: Eventuali difformità tra stato di fatto e progetti non potranno essere contestate come mancanza di stato legittimo, se non contestate precedentemente.
- b1) Titolo rilasciato con provvedimento formale che attesti la verifica dei titoli pregressi
- b2) Titoli con indicazione degli estremi del titolo originario, senza contestazioni dall'Amministrazione
1.2 Semplificazione Sostanziale
Lo stato legittimo comprende anche:
- Titoli rilasciati all'esito di procedure di regolarizzazione (SCIA art. 34-ter)
- Permessi di costruire in sanatoria (art. 36 e 36-bis)
- Pagamento delle sanzioni (fiscalizzazioni)
- Dichiarazioni sulle tolleranze costruttive ed esecutive
2. Mutamento della Destinazione d'Uso (art. 10 e 23-ter)
Il DL Salva Casa semplifica i mutamenti di destinazione d'uso distinguendo tra:
- Mutamenti orizzontali: all'interno della stessa categoria funzionale
- Mutamenti verticali: tra categorie funzionali diverse
2.1 Mutamento della Singola Unità Immobiliare
Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
- Criteri oggettivi e non discriminatori
- Specifiche (non implicitamente desunte dagli strumenti urbanistici vigenti)
- Sorrette da adeguata motivazione
- ❌ Obbligo di reperimento di aree per servizi di interesse generale
- ❌ Vincolo dotazione minima parcheggi
- ❌ Pagamento oneri di urbanizzazione primaria
- ✅ Resta dovuto il contributo per oneri di urbanizzazione secondaria (se previsto)
2.2 Le Procedure per il Mutamento
- Senza opere: SCIA (art. 19 L. 241/1990)
- Con opere: Titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie
3. Semplificazione Procedure di Regolarizzazione
3.1 Tolleranze Costruttive (art. 34-bis)
Il DL Salva Casa prevede due distinti regimi di tolleranze costruttive:
- Tolleranza: 2% per tutti i parametri
- Unità > 500 mq: 2%
- Unità 300-500 mq: 3%
- Unità 100-300 mq: 4%
- Unità 60-100 mq: 5%
- Unità < 60 mq: 6%
Importante: Si considera la superficie del titolo originario, senza considerare eventuali frazionamenti successivi.
3.2 Tolleranze Esecutive
Costituiscono tolleranze esecutive (art. 34-bis, comma 2):
- Irregolarità geometriche di minima entità
- Modifiche alle finiture degli edifici
- Diversa collocazione di impianti e opere interne
- Non devono comportare violazione della disciplina urbanistica ed edilizia
- Non devono pregiudicare l'agibilità dell'immobile
- Solo per immobili NON sottoposti a tutela (D.Lgs. 42/2004)
- Minore dimensionamento dell'edificio
- Mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali
- Irregolarità esecutive di muri esterni ed interni
- Difforme ubicazione aperture interne
- Errori progettuali corretti in cantiere
3.4 Casi Particolari (art. 34-ter)
Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera con parziale difformità dal titolo rilasciato prima della legge 10/1977 possono essere regolarizzati.
Doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile (valutato dall'Agenzia delle Entrate)
- Minimo: € 1.032
- Massimo: € 10.328
3.5 Superamento della Doppia Conformità (art. 36-bis)
Rappresenta una delle novità più significative del DL Salva Casa.
- ✅ Disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione
- ✅ Disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione domanda
Fattispecie interessate:
- Parziali difformità da permesso o SCIA (art. 34)
- Assenza o difformità dalla SCIA (art. 37)
- Variazioni essenziali (art. 32)
Lo Sportello Unico può condizionare il titolo alla:
- Realizzazione di interventi edilizi (anche strutturali) per assicurare sicurezza
- Rimozione di opere non sanabili che precluderebbero il rilascio del titolo
Sanzioni (art. 36-bis, comma 5)
- Doppio del contributo di costruzione
- +20% se NON conforme alla disciplina vigente sia alla realizzazione che alla presentazione domanda
- Doppio aumento valore venale: € 1.032 - € 10.328
- Se conforme a entrambe le discipline: € 516 - € 5.164
Procedimento Paesaggistico
- Soprintendenza: 90 giorni per parere vincolante
- Autorità competente: 180 giorni per pronunciarsi
- Decorsi i termini: silenzio-assenso
4. Adeguamento degli Standard Edilizi
4.1 Recupero dei Sottotetti (art. 2-bis)
Gli interventi di recupero dei sottotetti sono consentiti anche quando non rispettano le distanze minime, a condizione che:
- ✅ Siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca di realizzazione dell'edificio
- ✅ Non siano apportate modifiche a forma e superficie del sottotetto
- ✅ Sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita
4.2 Edilizia Libera - VEPA (art. 6)
Le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti (VEPA) possono essere installate senza titolo abilitativo su:
- ✅ Balconi aggettanti
- ✅ Logge rientranti
- ✅ Porticati (con esclusioni)
- Porticati gravati da diritti di uso pubblico
- Porticati nei fronti esterni prospicienti aree pubbliche
- Funzioni temporanee di protezione
- Non configurano spazi stabilmente chiusi
- Non generano nuova volumetria
- Garantiscono microaerazione naturale
- Impatto visivo minimo
4.3 Certificato di Agibilità (art. 24)
Regime transitorio di deroga ai requisiti igienico-sanitari (in attesa del decreto ministeriale):
- Altezza minima: da 2,70 m fino a 2,40 m
- Monostanza 1 persona: da 28 mq fino a 20 mq
- Monostanza 2 persone: da 38 mq fino a 28 mq
- ✅ Soddisfatto il requisito di adattabilità (DM 236/1989)
- ✅ Edifici in recupero edilizio con miglioramento igienico-sanitario
- OPPURE
- ✅ Progetto con soluzioni alternative (maggiore superficie, ventilazione adeguata)