Implementazione Art. 167 D.Lgs. 42/2004 e Sent. C. Cost. 19/2024
La sanzione è sempre pari al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito.
⚠️ Valore determinato tramite perizia di stima da parte di tecnico abilitato (C.d.S. 10598/2022).
Valore tipicamente tratto dai valori OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia del Territorio. [Consulta i Valori OMI qui]
Valori corretti secondo DM 26/09/1997:
• Tip. 4: L. 1.000.000 → €516,46
• Tip. 5-6: L. 750.000 → €387,34
• Tip. 7: L. 500.000 → €258,23
Tipologia 4: Opere in difformità dalla licenza/concessione che non comportino aumento di superfici utili o volumi, ristrutturazione edilizia, mutamento di destinazione d'uso
Tipologia 5: Opere di restauro e risanamento conservativo in zone omogenee A (centri storici) non finalizzate all'adeguamento igienico-funzionale
Tipologia 6: Opere di restauro e risanamento conservativo realizzate senza licenza/autorizzazione
Tipologia 7: Opere di manutenzione straordinaria non valutabili in termini di superfici o volumi
La sanzione pecuniaria per violazioni paesaggistiche è determinata secondo un principio giuridico nazionale: si applica l'importo più elevato tra il danno arrecato al paesaggio e il profitto economico ottenuto dall'abuso.
Questo criterio è sancito dall'Art. 167, comma 5, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) ed è stato confermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 19/2024, che ne ha ribadito la validità su tutto il territorio nazionale.
Il profitto viene calcolato secondo una norma statale vincolante: il Decreto Ministeriale del 26 settembre 1997.
La procedura prevede due possibili criteri:
Il valore finale del profitto è il maggiore tra questi due.
A differenza del profitto, il danno non è definito da una formula normativa fissa. La legge richiede che venga stimato tramite una perizia tecnica asseverata, redatta da un professionista o da un ufficio competente.
La metodologia più diffusa per stimare il danno si basa su:
| Componente | Metodo di Calcolo | Fonte Normativa | Conformità |
|---|---|---|---|
| Sanzione | Maggiore tra Danno e Profitto | Art. 167 D.Lgs. 42/2004 | ✅ Conforme |
| Profitto | Max(3% valore estimo, valore min. tipologia) | DM 26/09/1997 + Legge 47/1985 | ✅ Conforme |
| Danno | Perizia tecnica basata su costo di ripristino | Metodologia tecnica consolidata | ✅ Metodologia riconosciuta |
Conclusione
Il calcolatore applica correttamente i riferimenti normativi statali per il profitto (DM 26/09/1997 con tipologie della Legge 47/1985) e adotta una metodologia estimativa riconosciuta per il danno. La versione corretta garantisce piena conformità normativa e precisione procedurale.
Art. 167 D.Lgs. 42/2004 - Determinazione ex Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2024
La sanzione pecuniaria da applicare è pari a:
A. CALCOLO DEL DANNO PAESAGGISTICO (D):
B. CALCOLO DEL PROFITTO CONSEGUITO (P):
Principi di Riferimento:
Documento generato tramite Portale del Tecnico Pubblico - Piemonte
Metodologia conforme alla normativa vigente