Calcolatore Sanzioni Paesaggistiche Avanzato

Implementazione Art. 167 D.Lgs. 42/2004 e Sent. C. Cost. 19/2024

Principio Base (Art. 167 D.Lgs. 42/2004)

La sanzione è sempre pari al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito.

SANZIONE = MAX(DANNO, PROFITTO)

1. Calcolo del Danno Paesaggistico (D)

D = 0.8 × C_R × (1 + I_CS)

⚠️ Valore determinato tramite perizia di stima da parte di tecnico abilitato (C.d.S. 10598/2022).

2. Calcolo del Profitto Conseguito (P)

P = max(V_E × 0.03, V_M)

Valore tipicamente tratto dai valori OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia del Territorio. [Consulta i Valori OMI qui]

Valori corretti secondo DM 26/09/1997:
• Tip. 4: L. 1.000.000 → €516,46
• Tip. 5-6: L. 750.000 → €387,34
• Tip. 7: L. 500.000 → €258,23

Definizioni delle Tipologie (Legge 47/1985):

Tipologia 4: Opere in difformità dalla licenza/concessione che non comportino aumento di superfici utili o volumi, ristrutturazione edilizia, mutamento di destinazione d'uso

Tipologia 5: Opere di restauro e risanamento conservativo in zone omogenee A (centri storici) non finalizzate all'adeguamento igienico-funzionale

Tipologia 6: Opere di restauro e risanamento conservativo realizzate senza licenza/autorizzazione

Tipologia 7: Opere di manutenzione straordinaria non valutabili in termini di superfici o volumi

Nota Esplicativa Procedurale sulla Determinazione della Sanzione Paesaggistica

1. Principio Fondamentale

La sanzione pecuniaria per violazioni paesaggistiche è determinata secondo un principio giuridico nazionale: si applica l'importo più elevato tra il danno arrecato al paesaggio e il profitto economico ottenuto dall'abuso.

Questo criterio è sancito dall'Art. 167, comma 5, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) ed è stato confermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 19/2024, che ne ha ribadito la validità su tutto il territorio nazionale.

2. Calcolo del Profitto Conseguito

Il profitto viene calcolato secondo una norma statale vincolante: il Decreto Ministeriale del 26 settembre 1997.

La procedura prevede due possibili criteri:

Il valore finale del profitto è il maggiore tra questi due.

3. Calcolo del Danno Paesaggistico

A differenza del profitto, il danno non è definito da una formula normativa fissa. La legge richiede che venga stimato tramite una perizia tecnica asseverata, redatta da un professionista o da un ufficio competente.

La metodologia più diffusa per stimare il danno si basa su:

4. Sintesi Operativa

Componente Metodo di Calcolo Fonte Normativa Conformità
Sanzione Maggiore tra Danno e Profitto Art. 167 D.Lgs. 42/2004 ✅ Conforme
Profitto Max(3% valore estimo, valore min. tipologia) DM 26/09/1997 + Legge 47/1985 ✅ Conforme
Danno Perizia tecnica basata su costo di ripristino Metodologia tecnica consolidata ✅ Metodologia riconosciuta

Conclusione
Il calcolatore applica correttamente i riferimenti normativi statali per il profitto (DM 26/09/1997 con tipologie della Legge 47/1985) e adotta una metodologia estimativa riconosciuta per il danno. La versione corretta garantisce piena conformità normativa e precisione procedurale.