Vincoli Paesaggistici ex Art. 142 D.Lgs 42/2004 e Adeguamento PRG al PPR in Piemonte

Analisi Normativa, Giurisprudenza e Prassi Applicativa

Approfondimento tecnico-giuridico a cura di Christian Parenti | Aggiornato a ottobre 2025

📋 Sintesi Esecutiva
Il presente approfondimento analizza in modo sistematico il complesso quadro normativo dei vincoli paesaggistici automatici ex art. 142 D.Lgs 42/2004 in Piemonte, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato nel 2017, alle procedure di adeguamento dei Piani Regolatori Generali (PRG), al ruolo della Carta Forestale regionale 2016-2024, agli orientamenti giurisprudenziali consolidati e alle recenti evoluzioni legislative in materia di gestione forestale.

1. Quadro Normativo di Riferimento

1.1 L'Art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

L'articolo 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) rappresenta il fulcro della tutela paesaggistica automatica (ipso iure) nel sistema giuridico italiano. A differenza dei vincoli dichiarativi istituiti con provvedimenti puntuali ex art. 136, i vincoli previsti dall'art. 142 si applicano per legge su categorie omogenee di beni territoriali di particolare valore paesaggistico.

1.1.1 Categorie di Aree Soggette a Vincolo

L'art. 142, comma 1, identifica in modo tassativo le seguenti categorie di aree soggette a vincolo paesaggistico automatico:

⚠️ Attenzione: In Piemonte, le categorie di maggiore applicazione pratica sono la lett. g) (boschi e foreste), la lett. c) (corsi d'acqua) e la lett. f) (aree protette). La Carta Forestale regionale 2016, aggiornata nel 2024, costituisce lo strumento tecnico di riferimento per la delimitazione cartografica delle aree boscate.

1.1.2 Esclusioni dal Vincolo: Il Comma 2

Il comma 2 dell'art. 142 prevede una deroga fondamentale alla tutela automatica. Sono escluse dal vincolo le aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano ricomprese in piani urbanistici generali vigenti ed erano classificate come:

Inoltre, sono esclusi i centri edificati perimetrati alla stessa data negli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

🔴 Aspetto Critico: L'applicazione del comma 2 richiede una verifica storico-documentale rigorosa. I Comuni devono conservare documentazione probatoria relativa alla classificazione urbanistica vigente al 6 settembre 1985. La giurisprudenza (Consiglio di Stato nn. 1851/2013, 2657/2019) ha chiarito che l'esenzione è di stretta interpretazione e non può essere estesa a zone urbanizzate in epoche successive.

1.1.3 Dichiarazioni di Irrilevanza: Il Comma 3

Il comma 3 consente alle Regioni di sottoporre a verifica la sussistenza dei valori paesaggistici per specifici beni, potendo dichiarare alcuni di essi "irrilevanti" ai fini paesaggistici. Tale dichiarazione deve essere comunicata al Ministero della Cultura, che può confermarla o dissentire entro 60 giorni. In caso di silenzio ministeriale, la dichiarazione diventa efficace. Questa procedura, tuttavia, è stata applicata in modo limitato in Piemonte.

1.2 Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte

1.2.1 Approvazione e Finalità

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Piemonte è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, ed è entrato in vigore il 20 ottobre 2017, pubblicato sul B.U.R. Piemonte n. 42 del 19 ottobre 2017.

Il PPR persegue le seguenti finalità principali:

1.2.2 Obbligo di Adeguamento dei PRG Comunali

L'art. 46 delle Norme di Attuazione del PPR impone ai Comuni piemontesi l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici (PRG, Piani Urbanistici Comunali, Piani Particolareggiati) al PPR entro il termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 20 ottobre 2019.

⚠️ Criticità Diffusa: Molti Comuni piemontesi non hanno rispettato il termine biennale di adeguamento, determinando situazioni di parziale disallineamento tra pianificazione comunale e PPR. Questo comporta rischi di nullità degli atti autorizzativi e blocco delle varianti urbanistiche fino all'adeguamento formale.

1.2.3 Il Regolamento Attuativo del PPR (DPGR 4/R del 2019)

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, è stato approvato il Regolamento regionale recante "Disciplina delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale (PPR), ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56".

Il Regolamento disciplina in particolare:

2. La Carta Forestale Regionale: Strumento Tecnico di Delimitazione dei Boschi

2.1 Origine e Funzione della Carta Forestale

La Carta Forestale regionale 2016, aggiornata successivamente nel 2024, rappresenta lo strumento tecnico-cartografico di riferimento per l'individuazione e la delimitazione delle aree boscate soggette al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004.

Essa è realizzata attraverso metodologie di fotointerpretazione di immagini satellitari e aeree, integrate con rilievi territoriali di campo, e applica i criteri di definizione di "bosco" stabiliti dalla Legge Regionale 4 marzo 2009, n. 4 ("Gestione e promozione economica delle foreste").

2.2 Definizione Normativa di Bosco in Piemonte

Secondo la L.R. 4/2009, sono considerate bosco le superfici di terreno, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza maggiore di 20 metri, misurate al piede delle piante di confine, coperte da vegetazione arborea forestale, spontanea o di origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a un numero variabile di piante ad ettaro secondo i tipi forestali.

📌 Nota Tecnica: Non sono considerati bosco gli impianti arborei di origine artificiale realizzati su terreni agricoli (es. pioppeti in ciclo produttivo, impianti per arboricoltura da legno), gli impianti di frutticoltura, olivicoltura e viticoltura, i parchi urbani e i giardini, nonché le alberature stradali, i filari e le siepi campestri.

2.3 Utilizzo della Carta Forestale nella Pianificazione

I Comuni piemontesi sono tenuti a utilizzare la Carta Forestale regionale come base cartografica di riferimento per:

⚠️ Limiti dello Strumento: La Carta Forestale ha scala cartografica 1:10.000, che può comportare margini di approssimazione per lotti di modeste dimensioni. In caso di incertezza, è necessario effettuare sopralluoghi tecnici e verifiche puntuali da parte di dottori agronomi o forestali qualificati.

3. Giurisprudenza Consolidata in Materia di Vincoli Paesaggistici

3.1 Principi di Inderogabilità del Vincolo

La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 367/2007 e n. 66/2012, ha affermato in modo inequivocabile che i vincoli paesaggistici ex art. 142 D.Lgs 42/2004 costituiscono disposizioni inderogabili di competenza statale esclusiva, espressione della potestà legislativa in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma 2, lett. s, Costituzione).

Ne consegue che:

3.2 Interpretazione Restrittiva delle Esenzioni (Comma 2)

Il Consiglio di Stato, con numerose pronunce (tra cui sentenze n. 1851/2013, n. 2657/2019, n. 4289/2020), ha costantemente ribadito che le esenzioni previste dal comma 2 dell'art. 142 devono essere interpretate in modo tassativo e restrittivo.

Principi consolidati:

3.3 Nozione Giuridica di Bosco

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1462/2019) ha chiarito che la nozione di "bosco" ai fini del vincolo paesaggistico è una nozione normativa che richiede la presenza di vegetazione forestale arborea, con caratteristiche di estensione, densità e naturalità definite dalla legislazione regionale forestale.

📌 Principio Giurisprudenziale: Non sono considerate aree boscate vincolate le superfici con copertura arborea artificiale o temporanea (es. parchi urbani, giardini, colture agrarie arboree), né le aree con vegetazione arbustiva rada priva di caratteristiche forestali strutturate.

3.4 Necessità dell'Autorizzazione Paesaggistica

La giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, sent. n. 856/2018; Consiglio di Stato, sent. n. 3145/2019) ha stabilito che l'autorizzazione paesaggistica è presupposto necessario e ineludibile per qualsiasi intervento che comporti modifiche dell'assetto esteriore dei luoghi o compromissione dei valori paesaggistici tutelati.

La mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione paesaggistica comporta:

4. Procedure Operative per i Comuni e per i Privati

4.1 Adempimenti dei Comuni nell'Adeguamento al PPR

I Comuni piemontesi sono tenuti a effettuare le seguenti attività operative per l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PPR:

4.1.1 Individuazione Cartografica delle Aree Vincolate

4.1.2 Verifica delle Zone A e B Escluse dal Vincolo

4.1.3 Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione

4.1.4 Procedura di Variante Urbanistica

4.2 Adempimenti dei Privati e dei Professionisti

4.2.1 Verifica Preliminare dell'Assoggettamento a Vincolo

Prima di presentare qualsiasi istanza edilizia o progettuale, il tecnico incaricato deve effettuare una verifica preliminare della sussistenza di vincoli paesaggistici sull'area di intervento, mediante:

4.2.2 Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica

Se l'area risulta vincolata, è necessario richiedere l'autorizzazione paesaggistica, che può essere di due tipologie:

⚠️ Tempistiche: L'autorizzazione paesaggistica ordinaria ha tempistiche istruttorie di 120 giorni (prorogabili), mentre quella semplificata prevede un termine di 60 giorni. È fondamentale considerare tali tempistiche nella pianificazione dei progetti edilizi.

4.2.3 Documentazione Richiesta per la Richiesta di Autorizzazione

La documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione paesaggistica comprende, a titolo esemplificativo:

5. Criticità Applicative e Profili di Rischio

5.1 Ritardi nell'Adeguamento dei PRG al PPR

Una delle principali criticità applicative riguarda il mancato o ritardato adeguamento di numerosi PRG comunali al PPR entro il termine biennale previsto (20 ottobre 2019). Questo comporta:

5.2 Difficoltà nella Delimitazione Precisa delle Aree Vincolate

La delimitazione cartografica delle aree vincolate presenta frequenti problematiche operative:

💡 Buona Prassi: In caso di incertezza sulla sussistenza del vincolo, è consigliabile richiedere preventivamente un parere alla Soprintendenza competente, allegando rilievi topografici di dettaglio e documentazione fotografica.

5.3 Controversie sul Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche

Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è spesso fonte di contenzioso tra privati e Amministrazioni, con particolare riferimento a:

5.4 Sanzioni in Caso di Violazione della Normativa Paesaggistica

La realizzazione di interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa comporta l'applicazione di sanzioni di natura penale (art. 181 D.Lgs 42/2004) e amministrativa (art. 167 D.Lgs 42/2004):

Tipo Violazione Sanzione Penale Sanzione Amministrativa Provvedimenti Conseguenti
Lavori eseguiti senza autorizzazione Ammenda da € 20.000 a € 200.000 Sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 100.000 Ordine di rimessione in pristino o misure compatibilizzazione
Lavori in difformità dall'autorizzazione Ammenda ridotta proporzionalmente Sanzione pecuniaria proporzionale Riduzione in pristino parziale o prescrizioni
Inottemperanza a ordini di rimessione Ammenda aumentata fino a 1/3 Acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale Esecuzione coattiva demolizione a spese del trasgressore
🔴 Rischio Penale: La violazione della normativa paesaggistica configura reato contravvenzionale perseguibile d'ufficio. La presenza di vincolo paesaggistico deve essere sempre verificata preventivamente per evitare conseguenze penali, oltre che amministrative e civili.

6. Evoluzioni Legislative Recenti: D.L. 104/2023 e L. 136/2023

6.1 Ampliamento delle Esenzioni per la Gestione Forestale

Il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha apportato rilevanti modifiche all'art. 149 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ampliando le esenzioni dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per specifici interventi di gestione forestale.

6.1.1 Interventi Esenti dall'Autorizzazione Paesaggistica

Sono ora esenti dall'autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi su aree boscate vincolate ex art. 142, lett. g):

📌 Finalità della Riforma: La modifica normativa è stata introdotta per favorire la gestione forestale attiva e sostenibile, la prevenzione degli incendi boschivi e la tutela idrogeologica, riducendo gli oneri burocratici per gli interventi silvicolturali ordinari che non comportano compromissione dei valori paesaggistici.

6.1.2 Condizioni per l'Esenzione

L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica opera a condizione che:

6.2 Impatti Operativi per i Comuni e i Tecnici Forestali

Le modifiche introdotte dal D.L. 104/2023 comportano un alleggerimento procedurale per gli operatori forestali (imprese boschive, dottori forestali, proprietari boschivi), ma richiedono un rafforzamento dei controlli da parte delle strutture regionali forestali per garantire la conformità degli interventi esenti alle prescrizioni forestali.

I Comuni devono aggiornare le proprie procedure interne per tenere conto delle nuove esenzioni e coordinarsi con gli enti forestali per la verifica delle comunicazioni di intervento.

7. Sintesi Operativa: Tabella Riepilogativa degli Adempimenti

Aspetto Normativa di Riferimento Adempimenti per i Comuni Adempimenti per i Privati Rischi/Sanzioni
Adeguamento PRG al PPR Art. 143 D.Lgs 42/2004
Art. 46 NdA PPR
DPGR 4/R del 2019
Adozione variante urbanistica entro 24 mesi
Verifica di conformità con Soprintendenza
Recepimento cartografie vincoli
Verifica preliminare conformità PRG al PPR
Consultazione documentazione urbanistica aggiornata
Nullità atti urbanistici
Blocco varianti
Responsabilità dirigenziale
Vincolo paesaggistico (lett. g - boschi) Art. 142, comma 1, lett. g
L.R. 4/2009
Carta Forestale regionale 2016-2024
Aggiornamento cartografia comunale con Carta Forestale
Rilascio pareri preventivi su vincolo
Verifica su WebGIS PPR e Carta Forestale
Richiesta autorizzazione paesaggistica
Relazione paesaggistica
Sanzioni penali art. 181
Sanzioni amministrative art. 167
Ordine di rimessione in pristino
Esclusione vincolo zone A e B Art. 142, comma 2
DM 1444/1968
L. 865/1971
Verifica storico-documentale classificazione al 6/9/1985
Redazione elaborati dimostrativi
Trasmissione a Soprintendenza
Documentazione probatoria zonizzazione storica
Richiesta certificazioni urbanistiche storiche al Comune
Annullamento permessi di costruire
Diniego autorizzazione paesaggistica
Ripristino dello stato dei luoghi
Esenzioni per gestione forestale Art. 149 D.Lgs 42/2004 (modificato da D.L. 104/2023)
PMPF Piemonte
Piani di gestione forestale
Coordinamento con Settore Forestazione regionale
Verifica comunicazioni interventi esenti
Controlli a campione
Comunicazione preventiva all'ente forestale
Conformità a piani forestali
Rispetto prescrizioni PMPF
Sanzioni forestali regionali
Revoca esenzione se intervento non conforme
Obbligo autorizzazione paesaggistica postuma

8. Fonti Normative, Giurisprudenziali e Documentali di Riferimento

8.1 Normativa Statale

8.2 Normativa Regionale Piemonte

8.3 Giurisprudenza Rilevante

8.4 Risorse Online e Banche Dati

9. Conclusioni e Raccomandazioni Operative

Il quadro normativo e applicativo dei vincoli paesaggistici ex art. 142 D.Lgs 42/2004 in Piemonte si caratterizza per un elevato grado di complessità tecnico-giuridica, che richiede una stretta integrazione tra disciplina statale (inderogabile), pianificazione paesaggistica regionale (PPR) e pianificazione urbanistica comunale (PRG).

Le principali evidenze emerse dall'analisi sono:

💡 Raccomandazioni Finali per i Tecnici:
  • Effettuare sempre verifiche preliminari multiple su WebGIS PPR, Carta Forestale e PRG comunale
  • In caso di incertezza sulla sussistenza del vincolo, richiedere preventivamente pareri alla Soprintendenza
  • Conservare documentazione fotografica e cartografica dello stato dei luoghi ante-intervento
  • Redigere relazioni paesaggistiche dettagliate e tecnicamente motivate
  • Considerare le tempistiche istruttorie dell'autorizzazione paesaggistica nella pianificazione dei progetti
  • Aggiornarsi costantemente sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia
⚠️ Avvertenza Finale: Il presente approfondimento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale o tecnica specifica. Per casi concreti, si raccomanda di rivolgersi a professionisti qualificati (avvocati, architetti, dottori agronomi e forestali, geometri) e di consultare direttamente gli enti competenti (Comuni, Regione Piemonte, Soprintendenza).

Approfondimento a cura di Christian Parenti
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Aggiornato a ottobre 2025

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