Il presente approfondimento analizza in modo sistematico il complesso quadro normativo dei vincoli paesaggistici automatici ex art. 142 D.Lgs 42/2004 in Piemonte, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato nel 2017, alle procedure di adeguamento dei Piani Regolatori Generali (PRG), al ruolo della Carta Forestale regionale 2016-2024, agli orientamenti giurisprudenziali consolidati e alle recenti evoluzioni legislative in materia di gestione forestale.
1. Quadro Normativo di Riferimento
1.1 L'Art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
L'articolo 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) rappresenta il fulcro della tutela paesaggistica automatica (ipso iure) nel sistema giuridico italiano. A differenza dei vincoli dichiarativi istituiti con provvedimenti puntuali ex art. 136, i vincoli previsti dall'art. 142 si applicano per legge su categorie omogenee di beni territoriali di particolare valore paesaggistico.
1.1.1 Categorie di Aree Soggette a Vincolo
L'art. 142, comma 1, identifica in modo tassativo le seguenti categorie di aree soggette a vincolo paesaggistico automatico:
- Lett. a) Territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare
- Lett. b) Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi
- Lett. c) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
- Lett. d) Montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
- Lett. e) Ghiacciai e circhi glaciali
- Lett. f) Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
- Lett. g) Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (categoria di particolare rilevanza per il territorio piemontese)
- Lett. h) Aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
- Lett. i) Zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448
- Lett. m) Zone di interesse archeologico
1.1.2 Esclusioni dal Vincolo: Il Comma 2
Il comma 2 dell'art. 142 prevede una deroga fondamentale alla tutela automatica. Sono escluse dal vincolo le aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano ricomprese in piani urbanistici generali vigenti ed erano classificate come:
- Zone territoriali omogenee A (centri storici) secondo il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
- Zone territoriali omogenee B (totalmente o parzialmente edificate)
Inoltre, sono esclusi i centri edificati perimetrati alla stessa data negli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
1.1.3 Dichiarazioni di Irrilevanza: Il Comma 3
Il comma 3 consente alle Regioni di sottoporre a verifica la sussistenza dei valori paesaggistici per specifici beni, potendo dichiarare alcuni di essi "irrilevanti" ai fini paesaggistici. Tale dichiarazione deve essere comunicata al Ministero della Cultura, che può confermarla o dissentire entro 60 giorni. In caso di silenzio ministeriale, la dichiarazione diventa efficace. Questa procedura, tuttavia, è stata applicata in modo limitato in Piemonte.
1.2 Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte
1.2.1 Approvazione e Finalità
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Piemonte è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, ed è entrato in vigore il 20 ottobre 2017, pubblicato sul B.U.R. Piemonte n. 42 del 19 ottobre 2017.
Il PPR persegue le seguenti finalità principali:
- Recepimento e precisazione dei vincoli paesaggistici ex art. 142 D.Lgs 42/2004
- Individuazione delle aree di particolare pregio paesaggistico e degli obiettivi di qualità
- Definizione di criteri, prescrizioni e indirizzi per la tutela, la valorizzazione e il recupero dei contesti paesaggistici
- Coordinamento tra tutela del paesaggio e pianificazione urbanistica comunale
1.2.2 Obbligo di Adeguamento dei PRG Comunali
L'art. 46 delle Norme di Attuazione del PPR impone ai Comuni piemontesi l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici (PRG, Piani Urbanistici Comunali, Piani Particolareggiati) al PPR entro il termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 20 ottobre 2019.
1.2.3 Il Regolamento Attuativo del PPR (DPGR 4/R del 2019)
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, è stato approvato il Regolamento regionale recante "Disciplina delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale (PPR), ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56".
Il Regolamento disciplina in particolare:
- Le procedure di verifica delle varianti urbanistiche generali e puntuali rispetto al PPR
- Il ruolo della Regione e del Ministero della Cultura nella fase di co-pianificazione
- I criteri tecnici per la delimitazione delle aree vincolate
- Le modalità di raccordo tra PRG e PPR nelle aree già edificate
- Le procedure semplificate per varianti minori
2. La Carta Forestale Regionale: Strumento Tecnico di Delimitazione dei Boschi
2.1 Origine e Funzione della Carta Forestale
La Carta Forestale regionale 2016, aggiornata successivamente nel 2024, rappresenta lo strumento tecnico-cartografico di riferimento per l'individuazione e la delimitazione delle aree boscate soggette al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004.
Essa è realizzata attraverso metodologie di fotointerpretazione di immagini satellitari e aeree, integrate con rilievi territoriali di campo, e applica i criteri di definizione di "bosco" stabiliti dalla Legge Regionale 4 marzo 2009, n. 4 ("Gestione e promozione economica delle foreste").
2.2 Definizione Normativa di Bosco in Piemonte
Secondo la L.R. 4/2009, sono considerate bosco le superfici di terreno, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza maggiore di 20 metri, misurate al piede delle piante di confine, coperte da vegetazione arborea forestale, spontanea o di origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a un numero variabile di piante ad ettaro secondo i tipi forestali.
2.3 Utilizzo della Carta Forestale nella Pianificazione
I Comuni piemontesi sono tenuti a utilizzare la Carta Forestale regionale come base cartografica di riferimento per:
- Delimitare le aree vincolate ex art. 142, lett. g) negli elaborati di PRG
- Verificare la necessità di autorizzazione paesaggistica per interventi edilizi o trasformazioni territoriali
- Effettuare valutazioni preliminari per progetti infrastrutturali
- Redigere varianti urbanistiche conformi al PPR
3. Giurisprudenza Consolidata in Materia di Vincoli Paesaggistici
3.1 Principi di Inderogabilità del Vincolo
La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 367/2007 e n. 66/2012, ha affermato in modo inequivocabile che i vincoli paesaggistici ex art. 142 D.Lgs 42/2004 costituiscono disposizioni inderogabili di competenza statale esclusiva, espressione della potestà legislativa in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma 2, lett. s, Costituzione).
Ne consegue che:
- Le Regioni non possono ridurre l'ambito di applicazione dei vincoli paesaggistici
- Le leggi regionali non possono introdurre deroghe ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2 dell'art. 142
- I Comuni non possono disapplicare i vincoli mediante previsioni urbanistiche difformi
3.2 Interpretazione Restrittiva delle Esenzioni (Comma 2)
Il Consiglio di Stato, con numerose pronunce (tra cui sentenze n. 1851/2013, n. 2657/2019, n. 4289/2020), ha costantemente ribadito che le esenzioni previste dal comma 2 dell'art. 142 devono essere interpretate in modo tassativo e restrittivo.
Principi consolidati:
- L'esenzione si applica esclusivamente alle zone A e B classificate alla data del 6 settembre 1985
- Non rileva la successiva edificazione o urbanizzazione avvenuta dopo tale data
- L'onere della prova della classificazione urbanistica al 6 settembre 1985 grava sul privato richiedente o sull'amministrazione comunale
- La mera presenza di edificazione pregressa non equivale automaticamente a esenzione dal vincolo
3.3 Nozione Giuridica di Bosco
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1462/2019) ha chiarito che la nozione di "bosco" ai fini del vincolo paesaggistico è una nozione normativa che richiede la presenza di vegetazione forestale arborea, con caratteristiche di estensione, densità e naturalità definite dalla legislazione regionale forestale.
3.4 Necessità dell'Autorizzazione Paesaggistica
La giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, sent. n. 856/2018; Consiglio di Stato, sent. n. 3145/2019) ha stabilito che l'autorizzazione paesaggistica è presupposto necessario e ineludibile per qualsiasi intervento che comporti modifiche dell'assetto esteriore dei luoghi o compromissione dei valori paesaggistici tutelati.
La mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione paesaggistica comporta:
- Nullità del titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, ecc.)
- Possibile configurazione del reato di cui all'art. 181 D.Lgs 42/2004
- Applicazione delle sanzioni amministrative ex artt. 167-168 D.Lgs 42/2004
- Obbligo di rimessione in pristino o misure di compatibilizzazione paesaggistica
4. Procedure Operative per i Comuni e per i Privati
4.1 Adempimenti dei Comuni nell'Adeguamento al PPR
I Comuni piemontesi sono tenuti a effettuare le seguenti attività operative per l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PPR:
4.1.1 Individuazione Cartografica delle Aree Vincolate
- Recepimento negli elaborati cartografici di PRG delle aree vincolate ex art. 142, con particolare riguardo a:
- Aree boscate (lett. g) secondo la Carta Forestale regionale
- Fasce di rispetto dei corsi d'acqua (lett. c) secondo gli elenchi R.D. 1775/1933
- Aree protette e parchi (lett. f)
- Zone umide e aree archeologiche (lett. i e m)
- Sovrapposizione delle perimetrazioni del PPR con la zonizzazione urbanistica comunale
4.1.2 Verifica delle Zone A e B Escluse dal Vincolo
- Ricognizione storico-documentale degli strumenti urbanistici vigenti al 6 settembre 1985
- Verifica puntuale della classificazione urbanistica delle singole aree (zone A e B)
- Redazione di elaborati dimostrativi della sussistenza dei requisiti per l'esenzione ex art. 142, comma 2
- Trasmissione della documentazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio
4.1.3 Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione
- Inserimento di specifiche norme che rinviano alla disciplina del PPR per le aree vincolate
- Definizione di criteri edilizi compatibili con la tutela paesaggistica
- Indicazione delle tipologie di interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica
4.1.4 Procedura di Variante Urbanistica
- Adozione della variante di adeguamento da parte del Consiglio Comunale
- Pubblicazione e deposito degli elaborati per osservazioni (30 giorni)
- Trasmissione alla Regione Piemonte e alla Soprintendenza per verifica di conformità al PPR
- Approvazione definitiva previo parere favorevole della Soprintendenza
4.2 Adempimenti dei Privati e dei Professionisti
4.2.1 Verifica Preliminare dell'Assoggettamento a Vincolo
Prima di presentare qualsiasi istanza edilizia o progettuale, il tecnico incaricato deve effettuare una verifica preliminare della sussistenza di vincoli paesaggistici sull'area di intervento, mediante:
- Consultazione del WebGIS del Piano Paesaggistico Regionale (https://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/homePage)
- Verifica della Carta Forestale regionale per le aree boscate
- Consultazione degli elaborati cartografici del PRG comunale
- Accesso alla banca dati "Vincoli in Rete" del Ministero della Cultura (https://vincoliinrete.beniculturali.it)
4.2.2 Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica
Se l'area risulta vincolata, è necessario richiedere l'autorizzazione paesaggistica, che può essere di due tipologie:
- Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria (procedura ex art. 146 D.Lgs 42/2004): per interventi di maggiore impatto paesaggistico, con istruttoria della Soprintendenza
- Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (procedura ex DPR 31/2017): per interventi di lieve entità elencati nell'Allegato A del DPR 31/2017, con istruttoria comunale e controllo campionario della Soprintendenza
4.2.3 Documentazione Richiesta per la Richiesta di Autorizzazione
La documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione paesaggistica comprende, a titolo esemplificativo:
- Relazione paesaggistica redatta secondo le linee guida del DPCM 12 dicembre 2005
- Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto (piante, prospetti, sezioni)
- Documentazione fotografica dei luoghi e dei punti di vista significativi
- Planimetrie catastali e estratti cartografici con individuazione dell'area di intervento
- Relazione tecnico-illustrativa degli interventi previsti
- Eventuali studi di inserimento paesaggistico (rendering, fotoinserimenti)
5. Criticità Applicative e Profili di Rischio
5.1 Ritardi nell'Adeguamento dei PRG al PPR
Una delle principali criticità applicative riguarda il mancato o ritardato adeguamento di numerosi PRG comunali al PPR entro il termine biennale previsto (20 ottobre 2019). Questo comporta:
- Disallineamento tra cartografia comunale e vincoli paesaggistici effettivamente operanti
- Rischio di rilascio di titoli edilizi su aree vincolate senza preventiva autorizzazione paesaggistica
- Blocco delle varianti urbanistiche fino all'adeguamento formale al PPR
- Possibile contestazione di nullità degli atti autorizzativi in sede di contenzioso
5.2 Difficoltà nella Delimitazione Precisa delle Aree Vincolate
La delimitazione cartografica delle aree vincolate presenta frequenti problematiche operative:
- Aree boscate: margini di incertezza nella perimetrazione dovuti alla scala cartografica della Carta Forestale (1:10.000) e alla dinamicità della vegetazione forestale
- Corsi d'acqua: difficoltà nell'individuazione delle "sponde" o del "piede degli argini" per corsi d'acqua canalizzati, tombinati o modificati nel tempo
- Zone umide: necessità di aggiornamenti periodici per le variazioni stagionali e idrologiche
5.3 Controversie sul Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche
Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è spesso fonte di contenzioso tra privati e Amministrazioni, con particolare riferimento a:
- Dinieghi motivati su valutazioni discrezionali di impatto paesaggistico
- Prescrizioni onerose imposte dall'ente istruttore
- Silenzio-inadempimento dell'Amministrazione oltre i termini procedimentali
- Pareri negativi della Soprintendenza su interventi edilizi ritenuti compatibili dall'Amministrazione comunale
5.4 Sanzioni in Caso di Violazione della Normativa Paesaggistica
La realizzazione di interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa comporta l'applicazione di sanzioni di natura penale (art. 181 D.Lgs 42/2004) e amministrativa (art. 167 D.Lgs 42/2004):
| Tipo Violazione | Sanzione Penale | Sanzione Amministrativa | Provvedimenti Conseguenti |
|---|---|---|---|
| Lavori eseguiti senza autorizzazione | Ammenda da € 20.000 a € 200.000 | Sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 100.000 | Ordine di rimessione in pristino o misure compatibilizzazione |
| Lavori in difformità dall'autorizzazione | Ammenda ridotta proporzionalmente | Sanzione pecuniaria proporzionale | Riduzione in pristino parziale o prescrizioni |
| Inottemperanza a ordini di rimessione | Ammenda aumentata fino a 1/3 | Acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale | Esecuzione coattiva demolizione a spese del trasgressore |
6. Evoluzioni Legislative Recenti: D.L. 104/2023 e L. 136/2023
6.1 Ampliamento delle Esenzioni per la Gestione Forestale
Il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha apportato rilevanti modifiche all'art. 149 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ampliando le esenzioni dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per specifici interventi di gestione forestale.
6.1.1 Interventi Esenti dall'Autorizzazione Paesaggistica
Sono ora esenti dall'autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi su aree boscate vincolate ex art. 142, lett. g):
- Taglio colturale eseguito secondo buone pratiche forestali e nel rispetto dei piani di gestione forestale approvati
- Interventi di forestazione, riforestazione e arboricoltura da legno finalizzati all'aumento della copertura forestale
- Opere di prevenzione antincendio boschivo e di difesa fitosanitaria delle foreste
- Interventi di conservazione e miglioramento dei boschi, compresi diradamenti, ripuliture e manutenzione della viabilità forestale
6.1.2 Condizioni per l'Esenzione
L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica opera a condizione che:
- Gli interventi siano conformi ai piani di gestione forestale o ai piani di indirizzo forestale approvati dalla Regione
- Siano rispettate le prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) vigenti in Piemonte
- Gli interventi siano comunicati preventivamente all'ente forestale competente (Settore Forestazione della Regione Piemonte o Enti di gestione delle aree protette)
- Non si tratti di interventi che comportino trasformazione d'uso del suolo (es. trasformazione di bosco in area edificabile o agricola)
6.2 Impatti Operativi per i Comuni e i Tecnici Forestali
Le modifiche introdotte dal D.L. 104/2023 comportano un alleggerimento procedurale per gli operatori forestali (imprese boschive, dottori forestali, proprietari boschivi), ma richiedono un rafforzamento dei controlli da parte delle strutture regionali forestali per garantire la conformità degli interventi esenti alle prescrizioni forestali.
I Comuni devono aggiornare le proprie procedure interne per tenere conto delle nuove esenzioni e coordinarsi con gli enti forestali per la verifica delle comunicazioni di intervento.
7. Sintesi Operativa: Tabella Riepilogativa degli Adempimenti
| Aspetto | Normativa di Riferimento | Adempimenti per i Comuni | Adempimenti per i Privati | Rischi/Sanzioni |
|---|---|---|---|---|
| Adeguamento PRG al PPR | Art. 143 D.Lgs 42/2004 Art. 46 NdA PPR DPGR 4/R del 2019 |
Adozione variante urbanistica entro 24 mesi Verifica di conformità con Soprintendenza Recepimento cartografie vincoli |
Verifica preliminare conformità PRG al PPR Consultazione documentazione urbanistica aggiornata |
Nullità atti urbanistici Blocco varianti Responsabilità dirigenziale |
| Vincolo paesaggistico (lett. g - boschi) | Art. 142, comma 1, lett. g L.R. 4/2009 Carta Forestale regionale 2016-2024 |
Aggiornamento cartografia comunale con Carta Forestale Rilascio pareri preventivi su vincolo |
Verifica su WebGIS PPR e Carta Forestale Richiesta autorizzazione paesaggistica Relazione paesaggistica |
Sanzioni penali art. 181 Sanzioni amministrative art. 167 Ordine di rimessione in pristino |
| Esclusione vincolo zone A e B | Art. 142, comma 2 DM 1444/1968 L. 865/1971 |
Verifica storico-documentale classificazione al 6/9/1985 Redazione elaborati dimostrativi Trasmissione a Soprintendenza |
Documentazione probatoria zonizzazione storica Richiesta certificazioni urbanistiche storiche al Comune |
Annullamento permessi di costruire Diniego autorizzazione paesaggistica Ripristino dello stato dei luoghi |
| Esenzioni per gestione forestale | Art. 149 D.Lgs 42/2004 (modificato da D.L. 104/2023) PMPF Piemonte Piani di gestione forestale |
Coordinamento con Settore Forestazione regionale Verifica comunicazioni interventi esenti Controlli a campione |
Comunicazione preventiva all'ente forestale Conformità a piani forestali Rispetto prescrizioni PMPF |
Sanzioni forestali regionali Revoca esenzione se intervento non conforme Obbligo autorizzazione paesaggistica postuma |
8. Fonti Normative, Giurisprudenziali e Documentali di Riferimento
8.1 Normativa Statale
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
- Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 - Regolamento autorizzazione paesaggistica semplificata
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 - Relazione paesaggistica
- Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 - Standard urbanistici
- Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Programmi e coordinamento edilizia residenziale pubblica
- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
8.2 Normativa Regionale Piemonte
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017
- Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 4/R - Regolamento attuativo del PPR
- Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 - Tutela ed uso del suolo
- Legge Regionale 4 marzo 2009, n. 4 - Gestione e promozione economica delle foreste
- Carta Forestale regionale 2016, aggiornamento 2024
- Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) del Piemonte
8.3 Giurisprudenza Rilevante
- Corte Costituzionale, sentenza n. 367 del 7 novembre 2007 - Competenza statale esclusiva vincoli paesaggistici
- Corte Costituzionale, sentenza n. 66 del 28 febbraio 2012 - Inderogabilità art. 142 D.Lgs 42/2004
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1851 del 2 aprile 2013 - Interpretazione restrittiva esenzioni comma 2
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2657 del 29 aprile 2019 - Onere della prova classificazione zone A e B
- Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 1462 del 26 febbraio 2019 - Nozione normativa di bosco
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3145 del 15 maggio 2019 - Nullità titoli edilizi senza autorizzazione paesaggistica
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4289 del 17 giugno 2020 - Esclusione zone urbanizzate dopo il 1985
- TAR Piemonte, Sez. I, sentenza n. 856 del 12 luglio 2018 - Necessità autorizzazione paesaggistica preventiva
8.4 Risorse Online e Banche Dati
- WebGIS Piano Paesaggistico Regionale Piemonte: https://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/homePage
- Vincoli in Rete - Ministero della Cultura: https://vincoliinrete.beniculturali.it
- Banca Dati Arianna - Consiglio Regionale Piemonte: http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it
- Sistema Piemonte - Portale Alfa: http://www.sistemapiemonte.it/popalfa
- Geoportale Piemonte - Carta Forestale: http://www.geoportale.piemonte.it
9. Conclusioni e Raccomandazioni Operative
Il quadro normativo e applicativo dei vincoli paesaggistici ex art. 142 D.Lgs 42/2004 in Piemonte si caratterizza per un elevato grado di complessità tecnico-giuridica, che richiede una stretta integrazione tra disciplina statale (inderogabile), pianificazione paesaggistica regionale (PPR) e pianificazione urbanistica comunale (PRG).
Le principali evidenze emerse dall'analisi sono:
- Il carattere vincolante e automatico dei vincoli ex art. 142 impone la massima attenzione nella verifica preventiva della sussistenza di vincoli paesaggistici su qualsiasi area oggetto di interventi edilizi o trasformazione territoriale
- La Carta Forestale regionale 2016-2024 costituisce lo strumento tecnico essenziale per l'individuazione delle aree boscate vincolate, ma richiede integrazioni con verifiche puntuali in sito per lotti di modeste dimensioni
- Le esenzioni dal vincolo previste dal comma 2 dell'art. 142 hanno carattere tassativo e richiedono rigorosa documentazione storico-urbanistica della classificazione al 6 settembre 1985
- L'adeguamento dei PRG al PPR è tuttora in corso per numerosi Comuni piemontesi, generando situazioni di disallineamento normativo e rischi di invalidità degli atti urbanistici
- La giurisprudenza consolidata conferma l'inderogabilità dei vincoli e la necessità assoluta dell'autorizzazione paesaggistica preventiva, con conseguenze penali e amministrative gravi in caso di violazione
- Le recenti modifiche legislative (D.L. 104/2023) hanno introdotto significative semplificazioni per la gestione forestale sostenibile, esentando specifici interventi selvicolturali dall'autorizzazione paesaggistica
- Effettuare sempre verifiche preliminari multiple su WebGIS PPR, Carta Forestale e PRG comunale
- In caso di incertezza sulla sussistenza del vincolo, richiedere preventivamente pareri alla Soprintendenza
- Conservare documentazione fotografica e cartografica dello stato dei luoghi ante-intervento
- Redigere relazioni paesaggistiche dettagliate e tecnicamente motivate
- Considerare le tempistiche istruttorie dell'autorizzazione paesaggistica nella pianificazione dei progetti
- Aggiornarsi costantemente sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia
Approfondimento a cura di Christian Parenti
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Aggiornato a ottobre 2025