Molti proprietari con un vecchio abuso sperano di "pagare e chiudere". Il Consiglio di Stato lo ribadisce: la fiscalizzazione (art. 34 TU edilizia) e la sanatoria (art. 36) sono istituti distinti e non comunicanti. Senza doppia conformità l'opera non si sana — e pagare la sanzione non colma quella mancanza.
Il proprietario presenta un'istanza di accertamento di conformità (art. 36 DPR 380/2001) per opere realizzate in difformità dal titolo. Trascorsi 60 giorni senza risposta, si forma il silenzio-diniego. Impugna sostenendo di poter ricorrere alla fiscalizzazione (art. 34), di essere disposto a demolire alcune porzioni per rientrare nei limiti, e che l'intervento andrebbe qualificato come ristrutturazione. Il TAR respinge; il Consiglio di Stato conferma.
La fiscalizzazione dell'abuso non incide sulla valutazione della sanatoria e non può essere usata per superare la mancanza della doppia conformità. Gli artt. 34 e 36 operano su piani distinti e non comunicanti: la disponibilità del privato a interventi futuri non rileva ai fini della sanatoria.
| Art. 36 — Accertamento di conformità | Art. 34 — Fiscalizzazione | |
|---|---|---|
| Cosa fa | Sana l'opera se conforme | Sostituisce la demolizione con una sanzione pecuniaria |
| Presupposto | Doppia conformità (al momento della realizzazione e della domanda) | Impossibilità tecnica di demolire senza pregiudicare la parte legittima |
| Quando opera | Sulla domanda di sanatoria | Solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione |
| Effetto | Regolarizza il bene | Non regolarizza: l'opera resta abusiva, ma non si demolisce |
"Pago la multa e l'abuso è a posto" è falso. La fiscalizzazione evita la demolizione in casi specifici, ma non produce lo stato legittimo: senza doppia conformità l'immobile resta non conforme, con tutti i limiti su vendita, mutuo e nuove pratiche.
Sull'istanza ex art. 36 il silenzio dell'amministrazione, decorso il termine, vale come rigetto ope legis: non semplice inerzia, ma diniego che si perfeziona automaticamente. Conseguenza pratica: nel giudizio contano poco i vizi procedimentali (es. mancato preavviso di rigetto); il confronto si concentra sulla sola verifica della doppia conformità.
Il presente contributo ha finalità informative e non sostituisce la consulenza professionale sul caso concreto. Verificare sempre la disciplina regionale e comunale applicabile.