Un sottotetto accessorio, gravato da vincolo di non abitabilità, non diventa automaticamente vano residenziale con una semplice CILA solo perché le opere sono interne. Con la sentenza n. 921/2026 il TAR Piemonte ricorda che ciò che conta è la trasformazione funzionale dello spazio: e quella richiede il titolo edilizio idoneo.
Il contenzioso riguarda un sottotetto di circa 87 metri quadri collegato all'appartamento sottostante tramite scala interna. Lo spazio, nato come accessorio e gravato da un vincolo di non abitabilità, presenta però divisioni interne, impianti (elettrico, termico, idraulico), finiture e arredi compatibili con l'uso residenziale. Il privato presenta una CILA, ritenendo sufficiente la natura "interna" dei lavori. Il Comune la respinge; il TAR Piemonte conferma il diniego.
Un sottotetto originariamente non abitabile non diventa assentibile con procedura semplificata (CILA) solo perché le opere sono interne. Ciò che rileva è la trasformazione funzionale dello spazio verso l'uso residenziale: quando l'insieme delle opere varia le oggettive attitudini funzionali del bene, occorre il permesso di costruire (art. 10, comma 1, lett. c, DPR 380/2001), non una semplice comunicazione.
Il cuore della decisione è metodologico: non si qualifica un intervento guardando dove si svolgono le opere (dentro o fuori), ma che cosa producono. Un fascio di lavori interni — tramezzi, impianti, finiture — che nel loro insieme rende residenziale uno spazio nato accessorio realizza un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, che va assentito con il titolo corretto.
Affidarsi alla CILA perché "tanto sono opere interne" è la scorciatoia che porta al diniego — e all'abuso. La valutazione va fatta a monte verificando destinazione originaria, vincoli, calcolo dei volumi secondo le NTA e capacità funzionale risultante.
Il TAR, peraltro, non ha dato torto al privato su tutta la linea: mentre ha confermato la sanzione per le opere del sottotetto, ha annullato quella relativa ad alcune opere autonome e separabili (realizzate a un piano diverso, non necessarie all'abuso principale), da valutare secondo il loro regime proprio. Segno che la qualificazione va fatta opera per opera, non in blocco.
Il Decreto Salva Casa ha ampliato tolleranze e semplificazioni, ma non ha trasformato ogni sottotetto in vano abitabile. L'abitabilità resta ancorata a requisiti igienico-sanitari, altezze medie e — soprattutto — alla corretta qualificazione dell'intervento di cambio d'uso. È il classico caso in cui l'aspettativa del cliente ("con il Salva Casa lo rendo abitabile subito") si scontra con la disciplina reale.
Sulla distanza tra edifici la Cassazione ha aperto alla deroga (sent. n. 15256/2026); sull'abitabilità il TAR Piemonte pone il limite. Distanze e abitabilità sono profili diversi: vanno verificati separatamente in ogni progetto di recupero.
Il presente contributo ha finalità informative e non sostituisce la consulenza professionale sul caso concreto. Verificare sempre la disciplina regionale e comunale applicabile.