Se un proprietario non demolisce l'opera abusiva entro i 90 giorni dall'ingiunzione, l'immobile e l'area di sedime passano di diritto al patrimonio del Comune: nessuna comunicazione preventiva, nessun contraddittorio. È un effetto legale automatico, privo di qualsiasi discrezionalità. Lo ribadisce il TAR Piemonte, Sez. II, con la sentenza n. 1420/2026. Ma la stessa sentenza annulla la sanzione pecuniaria accessoria applicata dal Comune: fino a 20.000 euro, ma solo se adeguatamente motivata nella quantificazione — e qui non lo era.
L'art. 31 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) prevede un percorso a tappe preciso per la repressione degli abusi edilizi in assenza di titolo (o in totale difformità):
In apparenza un meccanismo lineare. In pratica, la fase dell'acquisizione gratuita genera contenzioso costante: i privati spesso la impugnano sostenendo vizi procedimentali — mancata comunicazione di avvio del procedimento, assenza di contraddittorio, difetto di motivazione. La sentenza TAR Piemonte 1420/2026 fa definitivamente chiarezza su quando questi argomenti reggono e quando no.
Un proprietario aveva ricevuto dal Comune di Piossasco l'ordinanza di demolizione (n. 90 del 29 maggio 2023) per un'opera realizzata senza titolo abilitativo. Allo scadere dei 90 giorni, con l'accertamento di inottemperanza notificato (prot. n. 1110 del 15 novembre 2023), il Comune ha adottato il provvedimento di acquisizione gratuita dell'immobile e dell'area di sedime al patrimonio comunale, determinando la perimetrazione dell'area acquisita. Con lo stesso atto ha applicato la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis DPR 380/2001.
Il proprietario ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Piemonte, lamentando: (1) violazione degli artt. 7 e ss. della legge 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento; (2) difetto di motivazione sull'acquisizione e sulla perimetrazione dell'area; (3) illegittimità della sanzione pecuniaria per mancata motivazione nella quantificazione dell'importo.
Il ricorso è stato accolto parzialmente: l'acquisizione è stata ritenuta pienamente legittima, la sanzione pecuniaria è stata annullata.
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione è un effetto legale automatico («ipso iure»), a contenuto vincolato e privo di discrezionalità amministrativa. Il Comune non sceglie se acquisire: la legge glielo impone. Non è necessaria comunicazione di avvio del procedimento, né partecipazione del privato, né notificazione del verbale di accertamento dell'inottemperanza.
Il fondamento logico è solido: la partecipazione al procedimento (artt. 7-10 L. 241/1990) serve a consentire al privato di portare elementi utili alla valutazione discrezionale dell'amministrazione. Ma quando l'acquisizione è un effetto automatico della legge — scatta per il solo decorso dei 90 giorni — non c'è alcuna scelta amministrativa su cui incidere, e quindi nessun «apporto partecipativo utile» da garantire.
La tesi difensiva più ricorrente nei ricorsi contro le acquisizioni è quella della violazione del contraddittorio procedimentale: il Comune non ha comunicato l'avvio del procedimento, non ha atteso le memorie del privato, non ha notificato il verbale di accertamento dell'inottemperanza.
Il TAR la respinge con un ragionamento che vale la pena memorizzare:
L'automatismo non impedisce di impugnare l'ordine di demolizione (che è il vero atto lesivo) nei termini ordinari. Chi vuole contestare l'abusività deve farlo nella fase dell'ingiunzione, non dopo l'acquisizione. Impugnare l'acquisizione per vizi procedimentali è, in questo schema, una strada destinata a non funzionare.
La sentenza chiarisce anche la questione della perimetrazione dell'area acquisita: deve corrispondere esattamente a quella già definita nell'ordinanza di demolizione. Non può estendersi oltre, né ridursi. Qualsiasi difformità tra la perimetrazione nell'ordinanza e quella nel provvedimento di acquisizione è un vizio autonomamente impugnabile.
Diverso il discorso per la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 (introdotto dall'art. 10-bis del D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020). La norma prevede che il Comune irroghi una sanzione da 2.000 a 20.000 euro — una forbice ampia, che lascia all'amministrazione un margine di scelta.
Ed è qui che entra in gioco la discrezionalità — e con essa l'obbligo di motivazione. Il TAR annulla la sanzione perché il provvedimento comunale si limitava a indicare l'importo senza spiegare:
Acquisizione gratuita = automatica e vincolata, nessuna partecipazione richiesta. Sanzione pecuniaria = atto discrezionale, deve essere motivata nella quantificazione. Sono due provvedimenti distinti con regimi diversi: impugnarli richiede argomenti diversi.
| Provvedimento | Natura | Comunicazione avvio proc. | Motivazione | Esito nel caso |
|---|---|---|---|---|
| Acquisizione gratuita (art. 31 c.3) | Effetto legale automatico, vincolato | Non necessaria | Non richiesta (effetto ipso iure) | Legittima |
| Sanzione pecuniaria (art. 31 c.4-bis) | Atto discrezionale (forbice 2k-20k) | Non espressamente richiesta | Obbligatoria sulla quantificazione | Annullata per difetto di motivazione |
Il testo integrale è consultabile sul portale della Giustizia Amministrativa (giustizia-amministrativa.it, ricerca provvedimenti TAR Piemonte, Sez. II, n. 1420/2026, depositata il 18 giugno 2026). La sintesi qui riportata ha finalità divulgative; per l'uso professionale fa fede il provvedimento ufficiale.
Il presente contributo ha finalità informative e non sostituisce la consulenza professionale sul caso concreto. Verificare sempre la disciplina regionale e comunale applicabile.