Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 («Decreto PA») è stato convertito con la legge 5 ottobre 2026, n. 174, in vigore dal 7 ottobre 2026. Per chi lavora negli enti locali le due novità più pesanti sono: le ferie non godute tornano monetizzabili, ma solo alla cessazione del rapporto e a condizioni rigide per il datore di lavoro (art. 1), e per gli enti che assumono secondo l’art. 33 D.L. 34/2019 non si applicano più i commi da 557 a 557-quater e 562 della legge 296/2006 sul tetto di spesa del personale (art. 2). Qui il testo, punto per punto, e che cosa invece non cambia.
Il D.L. 7 agosto 2026, n. 144, «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026. La Camera lo ha approvato con fiducia il 28 settembre; il Senato lo ha approvato in via definitiva il 30 settembre 2026, senza ulteriori modifiche rispetto al testo uscito dalla Camera. La legge 5 ottobre 2026, n. 174 di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 ed è entrata in vigore il giorno successivo, il 7 ottobre 2026.
Il decreto è molto ampio (26 articoli, dalla scuola alla protezione civile). Questa pagina tratta solo le parti che riguardano il personale degli enti locali. Il testo delle norme citate sotto è quello del decreto come modificato dalla Camera (stampato A.C. 3083-A), che il Senato ha approvato senza cambiamenti.
L’art. 1 interviene sull’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, la norma che dal 2012 vietava «in nessun caso» di pagare le ferie non godute ai dipendenti pubblici. Le modifiche sono quattro.
Ai soli fini di questo comma è il soggetto, dirigenziale o non dirigenziale, individuato secondo l’ordinamento della singola amministrazione, che è responsabile dell’autorizzazione o del diniego delle ferie. Negli enti senza dirigenza sarà quindi, di regola, il responsabile di servizio o di area che concede le ferie.
In pratica l’onere si sposta sull’ente: chi non ha un invito formale e tracciabile agli atti difficilmente potrà dimostrare che il dipendente ha scelto consapevolmente di non godere le ferie. Questa è una lettura del testo, non una prassi già consolidata: serviranno le circolari applicative e la giurisprudenza.
L’art. 1, comma 2, dispone che le nuove regole si applicano «con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione». La legge è in vigore dal 7 ottobre 2026: contano quindi le ferie maturate dopo quella data. Le ferie maturate fino al 6 ottobre restano nel vecchio regime.
Il testo non dice come trattare l’anno di ferie 2026, in parte maturato prima e in parte dopo il 7 ottobre. Una quota proporzionale al periodo successivo è la lettura più naturale, ma è un’interpretazione: finché non arrivano indicazioni ufficiali, conviene che l’ufficio personale lo risolva con un atto interno motivato.
Fin da ora, per le ferie che matureranno dopo il 7 ottobre, ha senso preparare tre cose: un invito formale scritto (per esempio a inizio anno e a settembre), un registro che ne provi la ricezione, e l’indicazione chiara della data entro cui le ferie vanno godute.
L’art. 2, comma 1, stabilisce che alle amministrazioni soggette ai vincoli dell’art. 33 del D.L. 34/2019 — il sistema di assunzioni basato sulla sostenibilità finanziaria, in vigore per i Comuni dal 2020 — non si applicano i commi 557, 557-quater e 562 dell’art. 1 della legge 296/2006. In Commissione alla Camera la formula è stata estesa: il testo approvato dice «commi da 557 a 557-quater e 562», cioè l’intero blocco, compresi i commi intermedi 557-bis e 557-ter.
Sono le norme che da anni affiancano il limite della spesa di personale al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater) e, per gli enti non soggetti al vecchio patto di stabilità, alla spesa del 2008 (comma 562). Per gli enti che applicano l’art. 33 il parametro di riferimento resta la capacità assunzionale calcolata sul rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti.
Per gli enti dell’art. 33 D.L. 34/2019 il tetto storico (media 2011-2013 / spesa 2008) non si applica più. Restano le soglie dell’art. 33 e il resto della disciplina sulla programmazione dei fabbisogni.
La disapplicazione riguarda i commi della legge 296/2006 sul tetto della spesa complessiva. Non tocca il limite del salario accessorio dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Di conseguenza, per fondi, indennità e risorse delle posizioni organizzative non c’è alcun effetto automatico: è un tema da non confondere con le nuove regole sulle Elevate Qualificazioni del CCNL 2025-2027, il cui finanziamento resta legato ai margini disponibili.
Il decreto, nel testo esaminato, non contiene modifiche su EQ, progressioni verticali o disciplina edilizia (D.P.R. 380/2001).
Sempre nell’art. 2 e dintorni, in sintesi (rinviamo al testo di legge per i dettagli):
Questa pagina verrà aggiornata con le circolari applicative sulle ferie e con le indicazioni sul tetto di spesa quando saranno disponibili. I contenuti hanno scopo divulgativo: per i casi specifici fa fede il testo ufficiale.