La novità più concreta per le Elevate Qualificazioni (EQ) nell’ipotesi di CCNL Funzioni Locali 2025-2027 non riguarda gli importi — restano identici al contratto precedente — ma il finanziamento: gli enti potranno destinare alle EQ fino al 10% dei risparmi generati da assunzioni fatte in misura inferiore alle capacità disponibili. Si aggiungono la cumulabilità con lo straordinario e un rinnovo semplificato degli incarichi. I sindacati CGIL-FP e UIL-FP hanno però già sollevato riserve sul meccanismo. La guida completa, fonti alla mano.
Le Elevate Qualificazioni (EQ) sono state introdotte dal CCNL Funzioni Locali 2022-2024 come incarichi temporanei conferibili nell’ambito dell’area dei funzionari (ex categoria D), non come una categoria di personale a sé stante. Non sostituiscono formalmente le vecchie posizioni organizzative (PO), ma ne riprendono in larga parte la logica per gli enti privi di dirigenza. L’ipotesi di CCNL 2025-2027, firmata il 21 luglio 2026, non tocca la natura giuridica dell’istituto: interviene su finanziamento, cumulabilità e procedure.
Il dossier EQ è stato discusso a più riprese nel corso del negoziato:
| Data | Fase |
|---|---|
| 27 aprile 2026 | Apertura del tavolo di trattativa ARAN-sindacati |
| 11 giugno 2026 | ARAN presenta una prima bozza di articolato |
| 7 luglio 2026 | ARAN presenta una bozza aggiornata; i sindacati chiedono chiarimenti sulle EQ |
| 21 luglio 2026 | Firma dell’ipotesi di CCNL (CISL-FP sottoscrive lo stesso giorno) |
Le richieste di chiarimento dei sindacati sul meccanismo di finanziamento, sollevate nell’incontro del 7 luglio, non sono state accolte nel testo firmato il 21 luglio: restano riserve aperte (§7).
Il cambiamento più concreto introdotto dal nuovo CCNL riguarda la provvista finanziaria per le EQ. Gli enti potranno destinare al finanziamento delle EQ fino al 10% dei risparmi derivanti da assunzioni effettuate in misura inferiore rispetto alle capacità assunzionali disponibili e autorizzate.
Il meccanismo riprende la logica di un decreto del 2018, mai formalmente abrogato ma che molte sezioni regionali della Corte dei conti avevano nel tempo ritenuto inapplicabile. Il nuovo CCNL lo riporta esplicitamente in vigore per le EQ.
Il testo dell’ipotesi non specifica esplicitamente se queste risorse aggiuntive operino in deroga al tetto del salario accessorio del 2016 (il vincolo che ancora oggi limita la crescita dei fondi decentrati). È uno dei punti su cui attendersi istruzioni applicative o circolari dopo la sottoscrizione definitiva.
Per gli enti privi di dirigenza, il nuovo CCNL consente inoltre di utilizzare risorse aggiuntive di bilancio per valorizzare le responsabilità apicali anche quando non esista una precedente dotazione strutturale — sempre nel rispetto dei limiti normativi e delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato.
Gli importi della retribuzione di posizione restano invariati rispetto al CCNL 2022-2024:
| Tipologia ente | Minimo annuo lordo | Massimo annuo lordo |
|---|---|---|
| Enti con dirigenza (area funzionari) | 5.000 € | 22.000 € |
| Enti privi di dirigenza | 3.000 € | 9.500 € |
Importi su 13 mensilità. Fonte: sintesi CCNL Funzioni Locali 2025-2027 (invariati rispetto al 2022-2024).
Confermata la soglia minima di destinazione: almeno il 15% delle risorse complessive destinate a posizione e risultato di tutti gli incarichi deve andare alla componente di risultato, senza soglie individuali minime o massime per singolo incarico.
Una novità procedurale rilevante: diventano cumulabili con la retribuzione di posizione e di risultato anche i compensi per lavoro straordinario, quando previsti e finanziati da specifiche disposizioni di legge (es. consultazioni elettorali, censimenti). Nel CCNL precedente questa cumulabilità non era regolata in modo altrettanto esplicito.
Restano ferme le regole di fondo: l’amministrazione decide autonomamente istituzione e criteri di conferimento degli incarichi EQ; non esiste un diritto automatico del funzionario ad ottenerne uno. La novità riguarda il rinnovo: le procedure vengono semplificate, senza però introdurre automatismi — restano fermi gli obblighi di trasparenza, motivazione e verifica dei risultati conseguiti nell’incarico precedente.
Le cause di revoca anticipata restano quelle già note: mutamenti organizzativi, valutazione negativa della performance, provvedimenti disciplinari, rotazione anticorruzione.
Il meccanismo di finanziamento tramite capacità assunzionali non ha raccolto consenso unanime. Nell’incontro del 7 luglio 2026, prima della firma dell’ipotesi:
Entrambe le sigle hanno inoltre chiesto un chiarimento esplicito sui limiti del salario accessorio e sui parametri di allocazione del fondo — la stessa area grigia segnalata al §3.
Per chi gestisce il personale, è utile fissare cosa resta invariato: gli importi minimi e massimi della retribuzione di posizione, l’assenza di un diritto automatico al conferimento, le cause di revoca, e la natura non strutturale dell’incarico (resta un incarico temporaneo, rinnovabile, non una progressione di carriera definitiva). Il documento negoziale non introduce distinzioni formali ulteriori rispetto alle vecchie posizioni organizzative: interviene sul come si finanzia e si rinnova l’incarico, non su cosa esso sia giuridicamente.
Aggiorneremo questa pagina non appena saranno disponibili l’articolato definitivo e le eventuali istruzioni applicative su tetto salario accessorio e fondi.