La settimana corta negli enti locali non è un’ipotesi lontana: è già scritta nell’art. 22 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Le 36 ore restano le stesse ma si distribuiscono su quattro giorni, l’adesione del dipendente è volontaria e ferie e permessi giornalieri vengono riproporzionati. Ecco cosa dice il testo, senza titoli facili.
L’art. 22 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 (sottoscritto il 23 febbraio 2026) stabilisce che, in via sperimentale e ferma restando la garanzia del livello dei servizi resi all’utenza, le amministrazioni possono articolare l’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali «su quattro giorni». L’orario di 36 ore è quello previsto dall’art. 29, comma 1, del CCNL del 16.11.2022.
Le ore restano le stesse; cambiano i giorni su cui si distribuiscono. Per semplice aritmetica (36 diviso 4) le giornate lavorate diventano di circa nove ore: è una conseguenza del calcolo, non un numero scritto nel contratto.
Il comma 2 dell’art. 22 è netto: «l’adesione all’articolazione oraria su quattro giorni da parte del lavoratore è volontaria». L’ente può attivare lo schema, ma nessuno può essere obbligato a passare alla settimana corta.
Qui sta il nodo. Il comma 3 prevede che l’articolazione su quattro giorni comporti «un riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonché di tutte le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge e/o dal CCNL, fatto salvo il permesso per matrimonio».
Il testo non indica la formula di calcolo. Il senso è che una «giornata» di ferie o di permesso, in una settimana su quattro giorni, copre più ore: il numero di giornate si ricalcola di conseguenza. Non si perde il diritto, ma sulla carta si hanno meno «giorni», ciascuno dei quali pesa di più. Prima di aderire conviene farsi dare dall’ufficio personale il conteggio esatto che l’ente applicherebbe.
La scelta non è unilaterale: l’art. 22, comma 1, richiede il previo Confronto di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) del CCNL. L’ipotesi di CCNL 2025-2027, firmata il 21 luglio 2026, non cambia questo impianto: nell’elenco delle materie di confronto (art. 5, comma 3, lett. a) richiama espressamente «l’articolazione in via sperimentale su quattro giorni settimanali di cui all’art. 22 del CCNL 23.02.2026».
Il confronto si avvia con l’invio delle informazioni; se i sindacati lo chiedono entro 5 giorni lavorativi l’incontro si tiene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, e il periodo degli incontri non può superare i 30 giorni (art. 5, comma 2, dell’ipotesi 2025-2027). In pratica: dove c’è volontà dell’ente e confronto con le sigle, la settimana corta si può fare; dove non c’è, resta sulla carta.
La settimana corta non è un bonus automatico né un orario «scontato»: è un’opportunità di organizzazione del tempo da valutare con i numeri alla mano — ore giornaliere, riproporzionamento di ferie e permessi, esigenze di servizio.
L’ipotesi 2025-2027 non è ancora il contratto definitivo: aggiorneremo questa pagina alla sottoscrizione.