1. Contesto Normativo e Ratio della Riforma

L'assetto normativo italiano in materia di tutela del paesaggio e disciplina delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta ha subito una trasformazione radicale con l'emanazione del d.P.R. 20 febbraio 2026, n. 73. Il provvedimento si pone l'ambizioso obiettivo di armonizzare le esigenze di sviluppo economico del settore del turismo open-air con il superiore interesse costituzionale della tutela del paesaggio.

La riforma interviene in modo mirato sul d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, aggiornandone gli Allegati A e B per rispondere a criticità interpretative e operative che per oltre un decennio hanno generato un rilevante contenzioso tra operatori del settore, amministrazioni locali e Soprintendenze.

📌 Origine della delega legislativa
L'intervento normativo del 2026 è il punto di arrivo di un percorso di semplificazione amministrativa avviato con l'art. 26, comma 13, della Legge 5 agosto 2022, n. 118, che aveva conferito al Governo il compito di riorganizzare i procedimenti autorizzatori per le opere di lieve entità. In un contesto in cui il turismo all'aperto rappresenta una quota crescente del PIL turistico nazionale, la certezza del diritto circa l'installazione di case mobili, caravan e infrastrutture a rete è diventata un fattore critico di competitività.

2. Il Nuovo Paradigma: dalla Stabilità Fisica alla Reversibilità Funzionale

La filosofia che permea il d.P.R. n. 73/2026 segna il passaggio da una visione puramente «fisica» dell'intervento edilizio a una visione «funzionale» e «paesaggistica» incentrata sul concetto di reversibilità. Per anni, la giurisprudenza amministrativa e penale si è interrogata se la semplice presenza di ruote fosse sufficiente a qualificare una casa mobile come bene mobile, o se la sua prolungata permanenza sul suolo e il collegamento alle utenze configurasse una trasformazione urbanistica stabile del territorio.

Il legislatore del 2026 ha scelto di codificare parametri tecnici rigorosi per definire il confine tra ciò che è irrilevante per il paesaggio e ciò che richiede un controllo preventivo.

3. Modifica all'Allegato A: la «Liberalizzazione» della Lettera A.27

La modifica più incisiva riguarda la lettera A.27 dell'Allegato A del d.P.R. n. 31/2017, che elenca gli interventi completamente esclusi dall'autorizzazione paesaggistica. Nella versione originaria, tale punto riguardava esclusivamente la manutenzione o la sostituzione di strutture amovibili preesistenti. Con il d.P.R. n. 73/2026, l'esclusione viene estesa alla collocazione, anche in via continuativa, di mezzi mobili di pernottamento all'interno di strutture già autorizzate.

✅ Presupposto fondamentale per l'esenzione
L'esenzione presuppone l'esistenza di una preventiva autorizzazione paesaggistica che copra non solo la struttura ricettiva nel suo complesso, ma specificamente anche le aree attrezzate destinate alla sosta, dotate dei necessari sistemi di utenza (elettrica, idrica e fognaria). Se il danno potenziale al paesaggio derivante dalla creazione della piazzola e delle reti tecnologiche è già stato valutato e assentito, il posizionamento temporaneo o stagionale di un mezzo mobile su tale piazzola non arreca un ulteriore vulnus ai valori tutelati.

Confronto normativo tra d.P.R. 31/2017 e d.P.R. 73/2026 (Allegato A)

Punto Allegato A Regime ante 27/05/2026 Regime post 27/05/2026 (d.P.R. 73/2026) Requisiti per l'esclusione
A.27 – Ambito Solo manutenzione o sostituzione di strutture amovibili esistenti; interventi senza ampliamento dimensionale Collocazione ex novo o sostituzione, anche continuativa, di mezzi mobili (caravan, case mobili, autocaravan UNI EN 13878:2007) Struttura già autorizzata paesaggisticamente; aree dotate di utenze; reali caratteristiche di mobilità
A.27 – Finalità Conservazione del patrimonio esistente Flessibilità gestionale e ammodernamento delle strutture ricettive Sistemi di allaccio facilmente rimovibili; rimozione obbligatoria alla cessazione dell'attività

4. Requisiti Tecnici Tassativi per l'Esenzione Paesaggistica

L'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica non costituisce una deregolamentazione indiscriminata. Il d.P.R. n. 73/2026 individua condizioni tecniche tassative e cumulative: la mancanza di anche uno solo di questi requisiti fa decadere il regime di favore, riesponendo il gestore al rischio di sanzioni per abuso edilizio o trasformazione urbanistica non autorizzata.

  • 1

    Conformità alla norma UNI EN 13878:2007. Il legislatore ancora la definizione di «mezzo mobile» a uno standard tecnico europeo preciso, che disciplina i requisiti di salute e sicurezza dei veicoli ricreazionali. Questo garantisce che i manufatti abbiano dimensioni e caratteristiche costruttive intrinsecamente legate alla funzione di pernottamento temporaneo.

  • 2

    Requisiti per la circolazione stradale. I mezzi devono possedere le dotazioni necessarie per il trasporto o la circolazione su strada. È espressamente richiesto che i meccanismi di rotazione (ruote e assali) siano «in funzione». Pratiche comuni in passato, come il sollevamento del mezzo su blocchi di cemento o la rimozione delle ruote, sono oggi esplicitamente incompatibili con l'esenzione paesaggistica.

  • 3

    Assenza di ancoraggi permanenti. Non deve esserci alcun collegamento di natura stabile al suolo. Il manufatto deve semplicemente «appoggiare» sulla superficie attrezzata, garantendo che lo stato dei luoghi non venga alterato in modo irreversibile.

  • 4

    Reversibilità degli allacciamenti. Gli agganci alle reti tecnologiche (acqua, luce, gas, scarichi) devono essere «facilmente rimovibili». Ciò implica l'utilizzo di sistemi a innesto rapido o flessibili, che non richiedano opere murarie o interventi di scavo per la disconnessione.

  • 5

    Obbligo di rimozione finale. Alla cessazione definitiva dell'attività turistico-ricettiva, tutte le installazioni mobili devono essere rimosse, ripristinando l'aspetto esteriore originario dei luoghi.

⚠️ Attenzione operativa
La perdita anche di uno solo dei requisiti sopra elencati espone il gestore al rischio di sequestro preventivo e alla qualificazione dell'intervento come trasformazione urbanistica permanente, con tutte le relative conseguenze penali e amministrative. Si raccomanda di documentare periodicamente lo stato dei mezzi con perizia tecnica asseverata.

5. Procedura Semplificata per Infrastrutture e Aree Attrezzate (Allegato B – Lettera B.26)

Oltre alle esclusioni totali, il d.P.R. n. 73/2026 interviene sulla lettera B.26 dell'Allegato B per facilitare gli interventi di riorganizzazione interna delle strutture all'aperto. In precedenza, la modifica della configurazione di un campeggio, anche se interna al perimetro già autorizzato, richiedeva spesso un'autorizzazione paesaggistica ordinaria, con tempi di attesa che potevano superare i 100 giorni.

La nuova disciplina introduce la procedura autorizzatoria semplificata per:

  • La realizzazione di nuove infrastrutture a rete (elettrica, idrica, fognaria);
  • La modifica del numero complessivo delle piazzole (aree attrezzate);
  • La variazione della collocazione delle piazzole esistenti all'interno della struttura.
🚫 Limiti tassativi alla semplificazione
La procedura semplificata non è applicabile se l'intervento comporta: (a) la realizzazione di nuove volumetrie o costruzioni stabili, oppure (b) un incremento della capacità ricettiva complessiva autorizzata. In entrambi i casi si ricade nell'autorizzazione paesaggistica ordinaria.

Analisi della procedura semplificata post d.P.R. 73/2026 (Allegato B)

Intervento (punto B.26) Requisiti di semplificazione Limiti tassativi Iter amministrativo
Realizzazione infrastrutture a rete Struttura già autorizzata paesaggisticamente Nessuna nuova costruzione edilizia 60 giorni per il provvedimento finale
Modifica numero piazzole All'interno del perimetro autorizzato Nessun incremento della capacità ricettiva Parere Soprintendenza entro 20 giorni
Diversa collocazione piazzole Reversibilità degli allacci tecnologici Rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico Formazione silenzio-assenso tra enti (art. 17-bis)

6. Coordinamento con il Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001)

Un aspetto di estrema rilevanza tecnica e giuridica è il coordinamento tra il d.P.R. n. 73/2026 e l'art. 3, comma 1, lettera e.5) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). La riforma paesaggistica del 2026 recepisce la logica del TUE, secondo cui i manufatti leggeri collocati in strutture ricettive autorizzate non costituiscono «nuova costruzione» se sono finalizzati a soddisfare esigenze temporanee o stagionali e non comportano una trasformazione stabile del territorio.

ℹ️ Distinzione fondamentale
L'autorizzazione paesaggistica e il titolo edilizio rimangono atti autonomi e distinti, sebbene tra loro presupposti. Mentre il titolo edilizio valuta la conformità del manufatto alle norme urbanistiche e costruttive, l'autorizzazione paesaggistica si concentra sull'impatto visivo e morfologico dell'intervento rispetto ai valori tutelati. La semplificazione del 2026 riduce gli oneri documentali e i tempi, ma non elimina l'obbligo di verifica della compatibilità con il piano paesaggistico regionale.

7. Tolleranze Costruttive e Varianti Paesaggistiche

Un ulteriore elemento di flessibilità operativa è offerto dalla disciplina delle varianti paesaggistiche di minima entità. Secondo il punto A.31 dell'Allegato A (non modificato dal d.P.R. 73/2026 ma fondamentale nel quadro d'insieme), non sono soggette ad autorizzazione le opere eseguite in variante a progetti già autorizzati che non eccedano il 2% delle misure progettuali originarie.

Variante esente da autorizzazione ⟺ scostamento ≤ 2% delle misure originarie

Tale tolleranza si applica ad altezza, distacchi, cubatura e superficie coperta, offrendo un margine di manovra operativo per piccoli aggiustamenti di cantiere o di posizionamento dei manufatti all'interno del campeggio.

8. Applicazione nel Contesto della Regione Piemonte

L'applicazione del d.P.R. n. 73/2026 sul territorio piemontese deve essere analizzata alla luce della Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato nel 2017. In Piemonte, la funzione autorizzatoria paesaggistica è delegata ai Comuni dotati di una Commissione locale per il paesaggio idonea. Per i Comuni non idonei, la competenza rimane in capo alla Regione.

✅ Acceleratore procedurale per i comuni medio-piccoli
Il d.P.R. n. 31/2017, come modificato dal 2026, stabilisce che per la procedura semplificata non è obbligatorio acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio, salvo diverse disposizioni delle leggi regionali. Questo rappresenta un rilevante acceleratore procedurale per i gestori di campeggi situati in comuni medio-piccoli del Piemonte.

Legge Regionale Piemonte n. 5/2026: procedimenti di interesse strategico

Contemporaneamente alla riforma nazionale, la Regione Piemonte ha emanato la Legge Regionale 26 febbraio 2026, n. 5, finalizzata all'accelerazione dello sviluppo economico, che introduce disposizioni temporanee (fino al 2030) per ridurre i termini dei procedimenti urbanistici e paesaggistici relativi a interventi di «interesse strategico regionale». Le strutture turistico-ricettive all'aperto possono accedere a queste procedure accelerate se integrate in programmi di riqualificazione territoriale.

Competenze e termini nel territorio della Regione Piemonte (2026)

Ente procedente Tipo di procedura Termine conclusivo Note procedurali
Comune delegato Paesaggistica semplificata 60 giorni Senza obbligo parere Commissione Paesaggio
Regione Piemonte Paesaggistica ordinaria 105 giorni Per interventi in aree non delegate o complesse
Regione (L.R. 5/2026) Procedimento strategico Termini ridotti Varianti semplificate accelerate per sviluppo economico
Soprintendenza Parere vincolante 20 / 45 giorni Silenzio-assenso operativo su istanze semplificate

9. Giurisprudenza e Rischi Legali: il Confine tra Mobilità e Lottizzazione Abusiva

Nonostante le semplificazioni introdotte, il rischio di incorrere nel reato di lottizzazione abusiva rimane una criticità significativa. La giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ha chiarito ripetutamente che la conformità formale a una singola norma non esclude l'illegittimità complessiva dell'insediamento se questo, nel suo insieme, determina una trasformazione del territorio incompatibile con la destinazione urbanistica dell'area.

Il principio della «stabilità di funzione»

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2597/2025, intervenendo sul tema delle «maxi-caravan» in un campeggio veneto, ha ribadito che la stabilità funzionale dell'allestimento prevale sulla sua precarietà materiale. Se un gruppo di case mobili è installato in modo permanente, con pertinenze (verande, pedane) che ne impediscono la pronta rimozione, esse devono essere considerate «unità immobiliari» a tutti gli effetti, con obbligo di permesso di costruire e relativo accatastamento.

⚖️ Imprescrittibilità del potere repressivo (CGARS n. 245/2026)
Recenti pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS n. 245/2026) hanno confermato che il potere repressivo dell'amministrazione contro la lottizzazione abusiva non cade in prescrizione e può essere esercitato anche a distanza di decenni dai fatti originari. Sotto il profilo penale, la Corte Costituzionale (sentenza n. 49/2026) ha dichiarato legittima la confisca urbanistica dei suoli lottizzati anche quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione, purché il giudice accerti la sussistenza della responsabilità dell'imputato.

10. Profili Fiscali e Adempimenti Catastali: le Scadenze del 2026

La riforma paesaggistica ha riflessi diretti sulla gestione fiscale delle strutture ricettive. Uno dei temi più dibattuti riguarda l'accatastamento delle unità mobili, che influisce direttamente sul calcolo dell'IMU e della rendita catastale complessiva del campeggio.

Il Decreto Milleproroghe 2026 è intervenuto con disposizioni urgenti:

  • È stata ribadita l'irrilevanza catastale degli allestimenti mobili (caravan, case mobili) che mantengano i requisiti di mobilità reale e i meccanismi di rotazione in funzione.
  • Il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento della mappa catastale e del Catasto Fabbricati è stato prorogato al 15 dicembre 2026.
💡 Finestra operativa per la stagione 2026
I gestori hanno a disposizione la stagione turistica 2026 per verificare la conformità dei propri allestimenti ai requisiti del d.P.R. n. 73/2026 e della norma UNI EN 13878, procedendo eventualmente alla rimozione di ancoraggi stabili o alla riattivazione dei sistemi di mobilità, evitando così che tali mezzi vengano censiti stabilmente come immobili.

11. Sanatoria Paesaggistica e Decreto «Salva Casa»

Si inserisce in questo contesto anche la disciplina della sanatoria per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica. L'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (introdotto dal Decreto «Salva Casa» nel 2024 e pienamente operativo nel 2026) ha introdotto una procedura semplificata per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, applicabile anche a interventi che comportano aumenti di volume o superficie.

La Circolare n. 19 del Ministero della Cultura del 2025 ha chiarito che, sebbene la sanatoria sia oggi più accessibile, il parere della Soprintendenza rimane vincolante. La procedura di sanatoria segue i termini della semplificata (massimo 180 giorni complessivi), con l'attivazione del silenzio-assenso in caso di inerzia della Soprintendenza.


12. Considerazioni Conclusive e Raccomandazioni Operative

L'emanazione del d.P.R. n. 73/2026 segna un punto fermo nella travagliata storia normativa del turismo all'aria aperta in Italia. La forza di questo provvedimento risiede nell'aver trasformato requisiti tecnici precisi (UNI EN 13878, mobilità reale, reversibilità degli allacci) in criteri giuridici di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica.

Le raccomandazioni operative per i tecnici pubblici e privati sono le seguenti:

  • Verificare che ogni campeggio disponga di una autorizzazione paesaggistica vigente che copra specificamente le aree attrezzate con utenze; in caso contrario, l'esenzione A.27 non opera.
  • Documentare con perizia tecnica asseverata la conformità di ciascun mezzo mobile ai requisiti di mobilità reale, da aggiornare almeno annualmente e da esibire in caso di controlli.
  • Evitare qualsiasi pertinenza fissa (verande in muratura, pedane ancorate, tettoie permanenti) che comprometterebbe la qualifica di «mezzo mobile» ai sensi della norma UNI EN 13878.
  • In Piemonte, valutare l'accesso alle procedure accelerate previste dalla L.R. n. 5/2026 per gli interventi di riorganizzazione di scala maggiore.
  • Entro il 15 dicembre 2026, completare la verifica della posizione catastale di tutti gli allestimenti e aggiornare il Catasto Fabbricati ove necessario.

Il paesaggio italiano, risorsa finita e preziosa, non viene «sacrificato» al turismo, ma viene gestito attraverso un modello di sviluppo reversibile. La sfida per il prossimo quinquennio sarà verificare se questa flessibilità procedurale saprà tradursi in una reale crescita qualitativa delle strutture ricettive.