Tecnico Pubblico Edilizia · Urbanistica · Sicurezza
⚖ Giurisprudenza & interpretazione · Agibilità

L’agibilità non scade: dopo i lavori strutturali il Comune non può rimettere tutto in discussione

Un complesso residenziale agibile dal 2013 viene rinforzato con l’incamiciamento di pilastri e travi. A fine lavori il condominio presenta la segnalazione certificata di agibilità (SCA) parziale, limitata alle opere strutturali. Il Comune la dichiara invalida, pretende di nuovo la prova di requisiti igienico-sanitari, aeroilluminanti e antincendio e sospende l’utilizzo degli immobili. Il TAR Piemonte, Sez. II, n. 1767/2026 annulla tutto. L’agibilità non ha una scadenza: dopo un intervento cade solo per la parte modificata e resta valida per il resto, finché il Comune non la rimuove con un provvedimento di autotutela.

📅 8 ottobre 2026 ⚖ TAR Piemonte Sez. II n. 1767/2026 📖 art. 24 DPR 380/2001 · art. 19 L. 241/1990
agibilità SCA parziale art. 24 TUE autotutela manutenzione straordinaria condominio TAR Piemonte

In questa pagina

  1. Il caso: dal CTU civile alla SCA parziale
  2. La posizione del Comune: «dimostrate tutto da capo»
  3. Il principio: l’agibilità cade solo in parte qua
  4. Le questioni processuali: condominio, dissenzienti, note istruttorie
  5. Annullamento sì, risarcimento no
  6. Vademecum per l’ufficio tecnico
  7. Per il professionista che presenta la SCA
  8. Scarica la sentenza

1. Il caso: dal CTU civile alla SCA parziale

Il complesso «Quartiere San Marco» di Varallo (tre edifici e un interrato comune su due livelli, attuativo di un PEC) ottiene l’agibilità nel 2013. Dopo le vendite nascono contenziosi civili per vizi costruttivi. Il CTU nominato dal Tribunale di Novara rileva, con prove in situ, che le proprietà dei materiali in opera non corrispondono alle certificazioni dei getti. Per questo ritiene «non più validi» i collaudi statici e lo segnala al Comune, insieme a vizi minori: camere da letto con lievi scostamenti dal D.M. 5 luglio 1975, balaustre, infiltrazioni, rivestimenti in pietra.

La sequenza successiva è quella che ogni ufficio tecnico conosce:

2. La posizione del Comune: «dimostrate tutto da capo»

L’11/06/2025 il Comune contesta l’incompletezza della SCA rispetto all’art. 24, comma 5, del TUE e assegna un termine per integrare (art. 19, c. 3, L. 241/1990). Chiede tre cose: la verifica dei RAI (rapporti aeroilluminanti) e dei requisiti igienico-sanitari, la certificazione antincendio per via dei nuovi elementi in acciaio posti all’esterno delle strutture, gli estremi catastali dei subalterni.

Il tecnico risponde punto per punto. L’intervento non ha toccato impianti, catasto, prestazione energetica, barriere architettoniche o requisiti igienico-sanitari. Il complesso ha già la SCIA antincendio del 2013, per autorimessa e centrale termica, poi rinnovata. L’unica cosa cambiata è la statica, ed è coperta dal nuovo collaudo. Il Comune non si convince e, con quattro provvedimenti successivi (luglio, agosto, ottobre e novembre 2025), arriva a tre risultati:

3. Il principio: l’agibilità cade solo in parte qua

Il TAR accoglie il primo motivo del ricorso e dei motivi aggiunti. Il Comune ha, di fatto, tentato di invalidare l’agibilità del 2013 senza mai annullarla.

Il principio

L’art. 24 del d.P.R. 380/2001 fissa le condizioni per conseguire l’agibilità, «ma il relativo certificato non ha una scadenza intrinseca». Se l’immobile è già agibile e manca un provvedimento di autotutela, l’agibilità «può decadere solo allorché siano eseguiti interventi che abbiano alterato la conformazione originale del manufatto». E anche in quel caso è «l’immutazione dell’assetto originario a infirmare in parte qua la certificazione, la quale tuttavia resta valida per i restanti profili» (TAR Piemonte, Sez. II, n. 1767/2026, punti 26.1 e 26.4).

Da qui l’errore del Comune. Ha respinto le SCA e inibito l’uso degli immobili «senza raffrontarne il contenuto con quello dell’originaria certificazione di agibilità». Quella certificazione non era mai stata rimossa e quindi restava valida per tutto ciò che non riguardava le problematiche strutturali oggetto della SCIA (punto 26.3).

Nemmeno la nota del 30/11/2023 poteva fare da autotutela. Chiedeva di produrre nuova documentazione e rinviava a «ulteriori determinazioni» in caso di inadempimento, ma non dichiarava invalida l’agibilità esistente. Una richiesta generica di «dimostrare di nuovo tutto» non equivale a un annullamento d’ufficio.

La nostra lettura (non detta dalla sentenza)

Il TAR non ha detto che il Comune fosse disarmato. Se le criticità segnalate dal CTU (materiali, collaudi, requisiti minimi) erano tali da far dubitare dell’agibilità del 2013, lo strumento c’era: un procedimento di secondo grado sull’agibilità originaria, con i suoi presupposti e la sua motivazione (art. 21-nonies L. 241/1990, e per le segnalazioni l’art. 19, c. 4). Per le situazioni di pericolo restavano le ordinanze contingibili e urgenti, che il Comune ha infatti usato a parte, nel luglio 2025, per la caduta di materiale lapideo e intonaci. Quello che non si può fare è usare la SCA parziale di un intervento puntuale per far cadere tutto il resto.

4. Le questioni processuali: condominio, dissenzienti, note istruttorie

Prima del merito il TAR respinge tre eccezioni del Comune, utili a chi gestisce contenziosi condominiali:

Il costruttore ha proposto un ricorso parallelo sugli stessi atti, deciso lo stesso giorno con esito identico (TAR Piemonte n. 1766/2026).

5. Annullamento sì, risarcimento no

I provvedimenti sono annullati, ma la domanda di risarcimento è respinta. Il danno non è una conseguenza automatica dell’annullamento: il ricorrente deve provare condotta, colpa, nesso causale, an e quantum, e qui non lo ha fatto. Spese compensate per la complessità della vicenda.

6. Vademecum per l’ufficio tecnico

Quando arriva una SCA dopo un intervento su un edificio già agibile, prima di contestarla conviene porsi cinque domande:

  1. L’immobile ha già un’agibilità valida? Se sì, e nessuno l’ha annullata, è il punto di partenza del confronto, non un dato da ignorare.
  2. Cosa ha modificato davvero l’intervento? La verifica va fatta sui profili toccati dai lavori (qui la statica, coperta dal collaudo) e non su tutti i requisiti dell’art. 24.
  3. Le richieste di integrazione sono pertinenti? Chiedere RAI e requisiti igienico-sanitari per un incamiciamento di pilastri richiede una motivazione: perché quei profili sarebbero cambiati?
  4. Voglio rimettere in discussione l’agibilità originaria? Allora serve un procedimento di autotutela motivato su quell’atto, non un diniego della SCA successiva.
  5. C’è un pericolo attuale? In quel caso lo strumento è l’ordinanza contingibile e urgente, o la segnalazione all’ASL, che qui aveva escluso l’inagibilità.

7. Per il professionista che presenta la SCA

Come impostare una SCA dopo un intervento puntuale

Dichiarare con chiarezza che la segnalazione è parziale e riferita alle sole opere eseguite. Richiamare gli estremi dell’agibilità originaria. Asseverare, profilo per profilo, cosa l’intervento non ha modificato (impianti, catasto, energia, barriere, requisiti igienico-sanitari, antincendio) e allegare il nuovo collaudo per ciò che è cambiato. Indicare fin da subito i subalterni interessati: qui la loro mancanza ha alimentato mesi di contestazioni.

8. Scarica la sentenza

📄
TAR Piemonte, Sez. II — Sentenza n. 1767/2026
Pubblicazione: 13 agosto 2026 · R.G. 2585/2025 · Comune di Varallo
Tema: SCA parziale dopo rinforzo strutturale — l’agibilità preesistente resta valida per i profili non modificati, salvo autotutela
ACCOGLIE il ricorso (annullamento; risarcimento respinto)
⬇ Scarica il testo integrale (PDF)

Testo ufficiale tratto dal portale della Giustizia Amministrativa.


Stato Legittimo dell’Immobile — Guida Pratica

Il manuale operativo per geometri, architetti e tecnici comunali: titoli abilitativi, abusi, sanatorie, stato legittimo nelle compravendite. Casi pratici, checklist, giurisprudenza aggiornata.

Vedi su Amazon →

Approfondimenti correlati

Caso studio agibilità Piano terra più alto del progetto, agibilità senza obiezioni: il Salva Casa (art. 34-ter c. 4) lo sana? Requisiti igienico-sanitari Agibilità degli alloggi: D.M. 1975 e Decreto Salva Casa Guida completa Stato legittimo dell’immobile: tutto quello che devi sapere (art. 9-bis TUE) Procedimento CILA: integrazioni e soccorso istruttorio