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💬 Caso studio · la domanda di un lettore

Piano terra più alto del progetto, agibilità rilasciata senza obiezioni: il Salva Casa lo sana?

Una casa del 1963 sul Lago Maggiore, un piano terra costruito 70 cm più alto di quanto autorizzato, un tecnico comunale che fa il sopralluogo per l’abitabilità e non obietta nulla, un vincolo paesaggistico arrivato nel 1985. Il nuovo art. 34-ter, comma 4, del DPR 380/2001 (Salva Casa) sembra scritto per questo caso — ma ha un limite preciso: la variazione essenziale. Analisi con i testi di legge verificati e 12 sentenze scaricabili integralmente.

📅 24 settembre 2026 ⚖ art. 34-ter c. 4 DPR 380/2001 · art. 6 LR Piemonte 19/1999 📖 12 sentenze TAR e Consiglio di Stato
Salva Casa art. 34-ter agibilità tolleranze costruttive variazione essenziale stato legittimo vincolo paesaggistico
La domanda del lettore (dati anonimizzati)

«Edificio in un Comune del Lago Maggiore, costruito con licenza edilizia del 1963. Nelle tavole autorizzate l’altezza utile del piano terra è di 2,10 m, ma è stato realizzato da subito con altezza utile di 2,80 m. Il tecnico comunale ha fatto il sopralluogo per l’abitabilità e l’ha rilasciata senza opposizioni. La scheda catastale di qualche anno dopo riporta correttamente l’altezza del piano terra di 2,80 m. Dal 1985 l’area è vincolata (oggi D.Lgs. 42/2004). Ci sono sentenze che, applicando il Salva Casa, valutano casi simili?»

In questa pagina

  1. 1. La risposta in breve
  2. 2. La norma: art. 34-ter
  3. 3. Primo nodo: parziale o essenziale?
  4. 4. Secondo nodo: cosa vale l’agibilità
  5. 5. Terzo nodo: il vincolo del 1985
  6. 6. Se il comma 4 non basta: l’affidamento
  7. 7. Cosa fare in pratica
  8. 8. Le 12 sentenze integrali

1. La risposta in breve

Sintesi

Sì, lo strumento c’è: l’art. 34-ter c. 4 fa rientrare nelle tolleranze costruttive le difformità realizzate in corso d’opera, accertate nel sopralluogo, senza ordine di demolizione e con agibilità rilasciata. Ma funziona solo se la difformità è parziale: se è una variazione essenziale il comma 4 non si applica. In Piemonte lo decide l’art. 6 della LR 19/1999 (soglie 20% sul volume, 10% sui parametri). Sul vincolo del 1985 c’è una buona notizia: per le tolleranze realizzate entro il 24 maggio 2024 l’art. 3 c. 1 del DL 69/2024 rinvia al regime degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

2. La norma: art. 34-ter DPR 380/2001

L’articolo è stato introdotto dal DL 69/2024 (Salva Casa), convertito dalla L. 105/2024. Il comma che interessa è il quarto:

«Le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis.» Art. 34-ter, c. 4, DPR 380/2001 (testo vigente, Normattiva)

Scomposto, il comma 4 chiede cinque condizioni, tutte presenti nel racconto del lettore:

Condizione del comma 4Nel caso del lettore
Parziale difformità (non variazione essenziale)Da verificare — vedi §3
Realizzata durante l’esecuzione dei lavoriSì: 2,80 m «da subito»
Accertata in sopralluogo dai funzionari comunaliSopralluogo per l’abitabilità
Nessun ordine di demolizione o riduzione in pristinoNessuna obiezione
Abitabilità/agibilità rilasciata e non più annullabileSì, da decenni

I commi 1-3 offrono una seconda strada per i titoli anteriori alla L. 10/1977 (qui: licenza 1963): le varianti in corso d’opera in parziale difformità si regolarizzano con SCIA e oblazione calcolata ai sensi dell’art. 36-bis c. 5. L’epoca si prova con i documenti dell’art. 9-bis c. 1-bis (catasto, foto, documenti d’archivio) o, in mancanza, con dichiarazione del tecnico sotto la propria responsabilità (c. 2). Anche questa strada, però, vale solo per le parziali difformità.

3. Primo nodo: parziale difformità o variazione essenziale?

È il punto su cui si gioca tutto. Il TAR Lombardia-Milano n. 3221/2026 ha escluso il comma 4 per sottotetti resi abitabili con aumento di volume:

«Neppure è applicabile nella fattispecie la disposizione […] di cui all’art. 34-ter, quarto comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, che equipara alle cd tolleranze costruttive gli interventi eseguiti in parziale difformità per i quali sia stato rilasciato il certificato di agibilità. I sottotetti abitabili abusivamente realizzati […] determinano infatti un aumento significativo della volumetria […] e si qualificano perciò, non già come variazioni parziali, ma come variazioni essenziali.» TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 16/6/2026 n. 3221

Il TAR richiama il Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 637/2026: un solaio rifatto «con diverse altezze» che produce più volume è variazione essenziale (art. 32 c. 1 lett. b DPR 380/2001), e lo è anche il passaggio da superficie non residenziale a superficie abitabile.

Ma cosa sia «essenziale» lo dice la legge regionale: l’art. 32 del DPR 380 rinvia alle Regioni. In Piemonte vale l’art. 6 della LR 19/1999:

«[…] b) aumento di entità superiore al 20 per cento della superficie lorda o del volume, al netto dell’entità di cui al comma 2, in relazione al progetto approvato; c) variazione di entità superiore al 10 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato; […] 2. Non possono ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.» Art. 6, c. 1 e 2, LR Piemonte 19/1999 (Arianna, testo vigente)

Il calcolo va fatto sull’edificio e sul progetto approvato, non sul singolo piano: se lo spessore dei solai non cambia, i +0,70 m di altezza utile del piano terra si ritrovano tali e quali nell’altezza del fabbricato. Due esempi puramente illustrativi, con altezze ipotetiche:

EsempioAltezza del fabbricato da progetto (ipotetica)+0,70 mSoglia lett. c) (10%)
PT + 2 piani8,50 m+8,2%Sotto soglia
PT + 1 piano5,50 m+12,7%Sopra soglia
Il dettaglio che può cambiare la risposta

Un’altezza utile di 2,10 m è ben sotto i 2,70 m che il DM 5/7/1975 fissa oggi per i locali abitabili: con ogni probabilità il piano terra era progettato come locale accessorio (cantine, depositi, autorimessa). Realizzato a 2,80 m, invece, ha l’altezza di un locale abitabile. L’altezza in più, da sola, non cambia la destinazione: se il piano terra è rimasto accessorio, il comma 2 dell’art. 6 esclude la variazione essenziale per le cubature accessorie; se invece oggi è abitato, il passaggio da non residenziale ad abitabile è di per sé variazione essenziale (CdS 637/2026). La destinazione nella licenza, nell’abitabilità e quella attuale vanno verificate prima di tutto il resto.

4. Secondo nodo: cosa vale l’agibilità

Fino al Salva Casa la risposta era netta, e il Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3668/2026 la ribadisce per un caso di nulla osta del 1968 e abitabilità del 1971:

«[…] detto atto […] non assume autonoma efficacia autorizzativa atteso che il titolo edilizio autorizza la costruzione o modifica dell’immobile mentre l’abitabilità/agibilità certifica invece l’idoneità igienico sanitaria, la sicurezza degli impianti e la salubrità dell’edificio.» Consiglio di Stato, Sez. II, 11/5/2026 n. 3668

Attenzione però a cosa c’era in quel caso: un intero piano scantinato mai rappresentato in progetto, senza alcuna prova che fosse stato costruito durante i lavori («non potendosi escludere che tale vano sia stato realizzato successivamente»). Non una difformità parziale in corso d’opera. Lo stesso vale per il TAR Puglia-Bari n. 862/2026: un primo piano mai autorizzato non entra nello stato legittimo.

Il comma 4 cambia il quadro proprio quando i fatti sono quelli del lettore. Il TAR Campania-Salerno n. 1306/2026 (Comune di Ascea) annulla un ordine di ripristino perché il Comune non aveva considerato che:

«[…] gli ampliamenti contestati sono stati accertati e verbalizzati dal tecnico comunale già nel sopralluogo svoltosi il 05.02.1973; ad esso non ha fatto seguito l’adozione di alcun ordine di demolizione o di riduzione in pristino; l’intero immobile è stato dichiarato abitabile/agibile in data 14.05.1973. Alla stregua di tali elementi […] il Comune avrebbe dovuto pertanto verificare l’applicabilità dell’art. 34-ter, comma 4 […]» TAR Campania-Salerno, Sez. II, 16/7/2026 n. 1306

Nella stessa linea il TAR Salerno n. 1315/2026 (Amalfi) chiede al Comune di verificare il comma 4 «avuto riguardo alla risalenza del manufatto, alla documentazione edilizia prodotta e alla concreta consistenza dell’intervento», e il TAR Salerno n. 1358/2026 (Positano) ricorda che gli artt. 34-bis, 34-ter e 36-bis impongono una valutazione puntuale, non il semplice richiamo alle norme vigenti. Il TAR Lombardia-Milano n. 2134/2025 mostra un Comune lacustre (Tremezzo) che applica esso stesso il comma 4 alle opere «verificate con sopralluogo» prima dell’agibilità del 1994.

«Accertate» nel sopralluogo

La norma parla di difformità accertate all’esito del sopralluogo. Il caso più forte è quello di Ascea, con ampliamenti verbalizzati. Se il verbale di visita dice solo «conforme al progetto», il Comune potrebbe sostenere che la difformità non è stata accertata. Recuperare la pratica di abitabilità completa è quindi il primo passo.

5. Terzo nodo: il vincolo paesaggistico del 1985

L’area è diventata vincolata nel 1985, vent’anni dopo la costruzione. Il vincolo sopravvenuto non è irrilevante: il TAR Lazio-Roma n. 21453/2024 ricorda che per sanare un’opera in un’area vincolata dopo la costruzione serve comunque il parere dell’autorità preposta al vincolo.

Qui però interviene una norma finale del Salva Casa, verificata sul testo ufficiale:

«Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all’articolo 34-bis, comma 1-bis, del testo unico […] sono soggetti al regime di cui all’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.» Art. 3, c. 1, DL 69/2024 (Normattiva)

L’art. 2 c. 1 del DPR 31/2017 è la norma sugli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Il TAR Salerno n. 1306/2026 collega esplicitamente le due norme: il Comune doveva verificare il 34-ter c. 4 «e, di conseguenza, dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 69/2024». Nel caso di Ascea l’immobile aveva perfino un nulla osta della Soprintendenza del 1967: il vincolo c’era già.

Perché la via del comma 4 è la più indicata con il vincolo

Con il comma 4 la difformità diventa tolleranza, e le tolleranze realizzate entro il 24/5/2024 seguono il regime degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (lettura del TAR Salerno 1306/2026). Con la via dei commi 1-3, invece, la norma rinvia espressamente all’art. 36-bis c. 5-bis per gli interventi in difformità dall’autorizzazione paesaggistica: serve comunque la valutazione paesaggistica.

Un punto aperto

L’art. 6 c. 3 della LR 19/1999 considera in totale difformità (o variazione essenziale) gli interventi «effettuati su immobili sottoposti a vincolo» paesistico. Nel caso del lettore l’intervento è del 1963, il vincolo del 1985: al momento dell’intervento l’immobile non era vincolato. Non abbiamo trovato sentenze che affrontino esattamente questo incrocio; è un argomento da sviluppare nella pratica, non un dato acquisito.

6. Se il comma 4 non basta: l’affidamento

C’è una sentenza piemontese che, pur senza applicare il 34-ter, arriva a un risultato molto vicino, su un caso quasi identico: il TAR Piemonte, Sez. II, n. 1827/2026 (Cannobio, Lago Maggiore). Progetto approvato nel 1963, abitabilità nel 1971 dopo sopralluogo, ordinanza di demolizione nel 2023 per difformità tra cui la modifica della quota della soletta. Ricorso accolto:

«[…] tale inerzia può radicare un affidamento di carattere «legittimo» in capo all’interessato, allorquando quest’ultimo sia destinatario di un atto amministrativo «favorevole», ovvero di ispezioni e di accertamenti in loco dai quali emerga la aderenza della costruzione al progetto presentato ab origine a sostegno del titolo abilitativo, ovvero la conoscenza e/o conoscibilità da parte della Amministrazione della effettiva conformazione del manufatto […]» TAR Piemonte, Sez. II, 9/9/2026 n. 1827

Per il TAR le difformità erano «ictu oculi percepibili» e avrebbero potuto essere rilevate nel sopralluogo del 1971; il Comune che interviene mezzo secolo dopo deve motivare in modo specifico l’interesse pubblico attuale alla demolizione. È la rete di sicurezza se la qualificazione come parziale difformità venisse contestata.

7. Cosa fare in pratica

Le sentenze a colpo d’occhio

SentenzaEsitoPrincipio utile
TAR Salerno 1306/2026AccoltoDifformità verbalizzate nel sopralluogo + abitabilità: il Comune deve verificare il 34-ter c. 4 e l’art. 3 c. 1 DL 69/2024
TAR Piemonte 1827/2026AccoltoSopralluogo di abitabilità del 1971 e 50 anni di silenzio: affidamento qualificato
TAR Salerno 1315/2026AccoltoIl Comune deve valutare il comma 4 guardando a risalenza, documenti e consistenza
TAR Milano 2134/2025AccoltoComune che riconosce l’affidamento ex comma 4 per opere verificate prima dell’agibilità
TAR Salerno 1358/2026Accolto in parteArtt. 34-bis, 34-ter, 36-bis: serve una valutazione puntuale
TAR Milano 3221/2026RespintoIl comma 4 non si applica alle variazioni essenziali
Cons. Stato 637/2026RespintoSolaio a quota diversa con più volume = variazione essenziale
Cons. Stato 3668/2026Accolto l’appello del ComuneL’abitabilità non ha efficacia autorizzativa (piano intero non in progetto)
TAR Bari 862/2026RespintoUn piano mai autorizzato non entra nello stato legittimo
TAR Roma 21453/2024RespintoIl vincolo sopravvenuto richiede il parere dell’autorità preposta

8. Le 12 sentenze integrali

Testi ufficiali tratti da giustizia-amministrativa.it, in PDF impaginati da Tecnico Pubblico.

📄
Le due più vicine al caso
TAR Salerno 1306/2026 (art. 34-ter c. 4 e vincolo) · TAR Piemonte 1827/2026 (Lago Maggiore, 1963, affidamento)
⬇ TAR Salerno 1306/2026 (PDF) ⬇ TAR Piemonte 1827/2026 (PDF)

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Analisi a cura di Geom. Christian Parenti, libero professionista e Responsabile del Procedimento presso il Comune di Invorio (NO). Membro di Commissione Locale del Paesaggio. Il caso è stato proposto da un lettore; i dati sono anonimizzati. Le informazioni hanno scopo divulgativo; per casi specifici consultare un professionista abilitato.