Tecnico Pubblico Edilizia · Urbanistica · Sicurezza
⚖ Giurisprudenza & interpretazione · Abusi edilizi

Demolizione per «difformità» dal titolo: non si ricava da un disegno senza quote

Il Comune ordina la demolizione di un impianto di autolavaggio sostenendo che le sue dimensioni superano quelle del progetto assentito con SCIA e autorizzazione paesaggistica. Ma le quote «legittime» le aveva ricavate misurando un disegno che era solo indicativo. Il TAR Piemonte, Sez. II, n. 1692/2026 annulla l’ordinanza in parte (impianto di lavaggio e manufatto dei quadri elettrici): le tavole della SCIA non recano alcuna quota del meccanismo, la difformità non può essere ricavata dal confronto con altri manufatti quotati e, senza una difformità accertata, la sanzione demolitoria dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 non può essere applicata. La sentenza si pronuncia anche sulla natura dell’impianto — un apparecchio meccanico, per il quale il titolo fissa posizione e ingombro e non le specifiche del produttore — e sulla lite civile sopravvenuta sulla proprietà dell’area, che non cancella un titolo di disponibilità preesistente.

📅 13 ottobre 2026 ⚖ TAR Piemonte Sez. II n. 1692/2026 📖 art. 31 DPR 380/2001 · art. 167 d.lgs 42/2004
ordine di demolizione art. 31 TUE difformità dal titolo SCIA a variante difformità non accertata autorizzazione paesaggistica TAR Piemonte

In questa pagina

  1. Il caso: l’autolavaggio di Cossato
  2. La contestazione del Comune: quote e traslazioni
  3. Il principio: la difformità non si ricava da un disegno senza quote
  4. L’apparecchio meccanico: il titolo ne fissa posizione e ingombro
  5. L’area di terzi e la lite civile sopravvenuta
  6. Il motivo respinto: la comunicazione di avvio
  7. Vademecum per l’ufficio tecnico
  8. Scarica la sentenza

1. Il caso: l’autolavaggio di Cossato

Il titolare di un autolavaggio a Cossato (Biella) si vede notificare l’ordinanza n. 175 del 28.11.2024, con cui il Comune ingiunge la demolizione e rimessa in pristino di opere ritenute abusive, eseguite — secondo l’Amministrazione — in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004.

L’ordinanza riguarda due manufatti distinti:

L’impianto non nasce dal nulla. Era già stato assentito con la concessione edilizia del 2003, insieme alle altre piste di lavaggio. Con la SCIA n. 2016/306, presentata a variante di quel titolo, se ne era prevista la semplice traslazione nella posizione attuale; la variante era stata assentita anche sotto il profilo paesaggistico, con l’autorizzazione n. 1/2017. In sede cautelare il TAR aveva già sospeso l’ordinanza (ord. n. 78 del 19.02.2025). Il ricorso è poi accolto solo in parte: l’ordinanza è annullata limitatamente all’impianto a spazzole e al manufatto dei quadri elettrici (il box deposito non era impugnato); il Comune di Cossato, che non si era costituito, è condannato alle spese (3.000 €).

2. La contestazione del Comune: quote e traslazioni

Il Comune non mette in dubbio che l’intervento potesse essere realizzato con una SCIA a variante del permesso di costruire. Contesta, invece, che la sua esecuzione concreta sia stata difforme dal progetto. In particolare:

Elemento contestatoDato rilevato dal ComuneDato «di progetto» secondo il Comune
Altezza del meccanismo mobilem. 3,10m. 2,50 circa
Larghezza (con riparo sul montante)m. 1,50m. 0,80 circa
Armadietto quadri elettriciparziale traslazione verso sud-estposizione dei titoli abilitativi

Da qui la qualificazione come difformità sanzionabile con la demolizione. Il ricorrente replica che l’opera è coperta dalla SCIA del 2016 e, in subordine, che se anche una difformità vi fosse, non sarebbe applicabile l’art. 31 ma al più la sanzione pecuniaria dell’art. 37 o la fiscalizzazione dell’art. 34 del TUE.

3. Il principio: la difformità non si ricava da un disegno senza quote

Il TAR non ha nemmeno bisogno di arrivare al confronto tra l’art. 31 e l’art. 37. Accoglie il ricorso a monte, per l’impianto e il manufatto dei quadri: la difformità contestata non risulta dimostrata. E il punto decisivo è come il Comune aveva costruito la contestazione.

Dagli elaborati grafici allegati alla SCIA del 2016 «non si evince alcuna espressa e precisa indicazione dimensionale» del meccanismo di lavaggio: nessuna quota di larghezza o altezza. L’Amministrazione aveva ricavato le dimensioni «legittime» da un confronto grafico — misurando, in sostanza, un disegno che era solo indicativo — con la grandezza di altri manufatti che invece nelle tavole erano stati puntualmente quotati.

Il passaggio chiave (sintesi)

Non è legittimo ricavare le dimensioni assentite di un’opera dal raffronto tra la sua rappresentazione grafica indicativa e quella di altri manufatti precisamente quotati. Dove il progetto non reca una quota espressa, non c’è un parametro da cui dedurre la difformità. Il progetto allegato alla SCIA indicava solo la posizione e la superficie complessiva dell’impianto (lunghezza 11 m, larghezza 5 m, distanza tra le rotaie 3,05 m): parametri pacificamente rispettati. Senza una difformità provata, la sanzione demolitoria dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 — riservata alle opere in assenza di titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali — non può essere applicata (TAR Piemonte, Sez. II, n. 1692/2026, punto 7).

Stesso ragionamento per l’armadietto dei quadri elettrici, di cui il Comune non contestava nemmeno l’eccedenza dimensionale: la «parziale traslazione» non era suffragata da chiare evidenze documentali e sarebbe stata comunque «marginale e non significativa sotto il profilo edilizio e paesaggistico».

La nostra lettura (non detta dalla sentenza)

La vicenda è un promemoria sulla gerarchia delle sanzioni del Testo Unico. L’art. 31 (demolizione) è la risposta più grave e presuppone l’assenza di titolo, la totale difformità o le variazioni essenziali: scostamenti minori rispetto a un titolo che c’è ricadono semmai nell’art. 37 (parziale difformità da SCIA, con sanzione pecuniaria) o nella fiscalizzazione dell’art. 34. Ma prima ancora della scelta della sanzione viene l’accertamento: se la difformità non è provata con un rilievo serio, e non «a righello» su un disegno indicativo, non c’è alcun abuso da sanzionare. In linea di principio, l’onere di quell’accertamento ricade sull’Amministrazione che agisce in repressione: è la lettura che ne ricaviamo, non una massima espressa della sentenza (che non usa la formula «onere della prova»).

4. L’apparecchio meccanico: il titolo ne fissa posizione e ingombro, non le specifiche del produttore

C’è un passaggio da leggere con cautela. L’impianto a spazzole, osserva il TAR, è un apparecchio meccanico — una macchina che si muove su rotaie sopra una platea in cemento — e non un manufatto edilizio in senso stretto. Le sue specifiche dimensionali «possono variare a seconda del produttore dal quale lo si acquisti». Per questo il progetto non lo quota puntualmente: fissa la posizione e l’ingombro dell’area, non i centimetri della macchina.

Anche l’armadietto dei quadri era realizzato «con semplici pannelli isolanti, senza opere murarie». Nel caso deciso, quindi, il parametro rilevante risultava essere l’area occupata e la collocazione indicate in progetto, non la scheda tecnica del fornitore. Il TAR non afferma, però, che gli apparecchi meccanici siano estranei al titolo edilizio o all’art. 31: l’impianto era anzi coperto da SCIA e autorizzazione paesaggistica, e la questione era solo quale dato del progetto fosse vincolante.

Il TAR aggiunge un terzo tassello sulla valutazione unitaria degli interventi: il box deposito eccedente (già rimosso) è un manufatto distinto e non funzionalmente collegato all’impianto, quindi non può essere trascinato dentro un’unica qualificazione di abuso. Ogni opera va valutata per sé, salvo che faccia parte di un intervento di trasformazione contestuale e unitario (richiamo a TAR Piemonte, Sez. II, n. 1436/2025).

5. L’area di terzi e la lite civile sopravvenuta

L’ordinanza contestava anche che parte delle opere insistesse su un’area di proprietà di terzi. Ma il TAR accoglie pure questo motivo. Al momento della SCIA e dei lavori il titolare aveva un titolo di legittima disponibilità dell’area: una scrittura privata del 2003 con cui la precedente proprietaria del capannone limitrofo lo aveva autorizzato a servirsi di quella striscia di terreno, poi pavimentata e inglobata nell’autolavaggio.

Il passaggio chiave (sintesi)

Una controversia civilistica sorta dopo — qui il nuovo proprietario del capannone che nel 2024 contesta l’occupazione — attiene ai rapporti tra privati ed è rimessa al giudice ordinario. Non rende abusive sotto il profilo pubblicistico le opere realizzate quando un titolo di disponibilità dell’area c’era, né inficia la validità dei titoli edilizi e paesaggistici a suo tempo ottenuti (punto 8).

6. Il motivo respinto: la comunicazione di avvio

Non tutto il ricorso è stato accolto. Il primo motivo — violazione delle garanzie partecipative per una comunicazione di avvio asseritamente generica — è infondato. Il TAR ricorda l’orientamento consolidato per cui i provvedimenti repressivi degli abusi sono atti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico e per i quali non è nemmeno necessaria la comunicazione di avvio del procedimento (tra le altre, Cons. Stato, Sez. VII, n. 6425/2025 e n. 3279/2023; TAR Piemonte, Sez. II, n. 240/2025).

Nel caso concreto la comunicazione c’era pure stata, e non era generica; il destinatario aveva potuto presentare osservazioni, limitandosi però a segnalare la pendenza del contenzioso civile, senza offrire elementi sulla regolarità edilizia. Da qui l’esito: il vizio procedimentale non regge, ma l’ordinanza, per le opere impugnate, cade comunque sul merito.

7. Vademecum per l’ufficio tecnico

Prima di firmare un’ordinanza di demolizione per difformità da un titolo esistente, conviene verificare:

  1. La difformità è provata? Serve un rilievo che la dimostri rispetto a un parametro certo del progetto, non una misura ricavata da un disegno indicativo o dal confronto con altri elementi quotati.
  2. Il progetto conteneva davvero quella quota? Se la tavola non reca l’indicazione dimensionale che si assume violata, non esiste il termine di paragone.
  3. Sto misurando un manufatto o una macchina? Se il progetto indica di un apparecchio (impianto, attrezzatura) solo posizione e ingombro, il termine di paragone è quello, non la scheda tecnica del produttore: così nel caso deciso.
  4. È l’art. 31 la norma giusta? La demolizione è per l’assenza di titolo, la totale difformità o le variazioni essenziali. Gli scostamenti minori da una SCIA vanno all’art. 37 o alla fiscalizzazione dell’art. 34.
  5. Sto cumulando opere distinte? Ogni manufatto va qualificato per sé, salvo che faccia parte di un unico e contestuale intervento di trasformazione.
  6. La contestazione è davvero pubblicistica? Una lite civile sulla proprietà dell’area non fonda, da sola, l’abusività edilizia.
Per il professionista che difende l’opera

Partire dal titolo: richiamare la SCIA a variante e l’autorizzazione paesaggistica, e dimostrare che i parametri effettivamente quotati nel progetto (posizione, superficie, ingombri) sono rispettati. Contestare il metodo con cui l’Amministrazione ha ricavato la quota «legittima» quando il disegno non la conteneva. E tenere separati i piani: la vertenza civile sulla proprietà non appartiene al giudizio amministrativo sull’abuso.

8. Scarica la sentenza

📄
TAR Piemonte, Sez. II — Sentenza n. 1692/2026
Pubblicazione: 20 luglio 2026 · R.G. 144/2025 · Comune di Cossato
Tema: ordine di demolizione ex art. 31 DPR 380/2001 — difformità dalla SCIA non provata, annullamento parziale dell’ordinanza
ACCOGLIE il ricorso (annullamento in parte qua)
⬇ Scarica il testo integrale (PDF)

Inserisci la tua email: ti inviamo subito il link per scaricare il PDF (valido 7 giorni).

Testo ufficiale tratto dal portale della Giustizia Amministrativa.


Stato Legittimo dell’Immobile — Guida Pratica

Il manuale operativo per geometri, architetti e tecnici comunali: titoli abilitativi, abusi, sanatorie, stato legittimo nelle compravendite. Casi pratici, checklist, giurisprudenza aggiornata.

Vedi su Amazon →

Approfondimenti correlati

Ordine di demolizione Acquisizione gratuita al patrimonio comunale e notifica dell’ordine di demolizione Sanatoria & condizioni Sanatoria condizionata all’allaccio fognario (TAR Piemonte 1821/2026) Guida completa Stato legittimo dell’immobile: tutto quello che devi sapere (art. 9-bis TUE) Raccolta Tutte le sentenze commentate di edilizia e urbanistica
Geom. Christian Parenti — tecnico abilitato, si occupa di edilizia, urbanistica e certificazione energetica. Scrive su tecnicopubblico.it e ape-laghi.it.