Il Comune ordina la demolizione di un impianto di autolavaggio sostenendo che le sue dimensioni superano quelle del progetto assentito con SCIA e autorizzazione paesaggistica. Ma le quote «legittime» le aveva ricavate misurando un disegno che era solo indicativo. Il TAR Piemonte, Sez. II, n. 1692/2026 annulla l’ordinanza in parte (impianto di lavaggio e manufatto dei quadri elettrici): le tavole della SCIA non recano alcuna quota del meccanismo, la difformità non può essere ricavata dal confronto con altri manufatti quotati e, senza una difformità accertata, la sanzione demolitoria dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 non può essere applicata. La sentenza si pronuncia anche sulla natura dell’impianto — un apparecchio meccanico, per il quale il titolo fissa posizione e ingombro e non le specifiche del produttore — e sulla lite civile sopravvenuta sulla proprietà dell’area, che non cancella un titolo di disponibilità preesistente.
Il titolare di un autolavaggio a Cossato (Biella) si vede notificare l’ordinanza n. 175 del 28.11.2024, con cui il Comune ingiunge la demolizione e rimessa in pristino di opere ritenute abusive, eseguite — secondo l’Amministrazione — in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004.
L’ordinanza riguarda due manufatti distinti:
L’impianto non nasce dal nulla. Era già stato assentito con la concessione edilizia del 2003, insieme alle altre piste di lavaggio. Con la SCIA n. 2016/306, presentata a variante di quel titolo, se ne era prevista la semplice traslazione nella posizione attuale; la variante era stata assentita anche sotto il profilo paesaggistico, con l’autorizzazione n. 1/2017. In sede cautelare il TAR aveva già sospeso l’ordinanza (ord. n. 78 del 19.02.2025). Il ricorso è poi accolto solo in parte: l’ordinanza è annullata limitatamente all’impianto a spazzole e al manufatto dei quadri elettrici (il box deposito non era impugnato); il Comune di Cossato, che non si era costituito, è condannato alle spese (3.000 €).
Il Comune non mette in dubbio che l’intervento potesse essere realizzato con una SCIA a variante del permesso di costruire. Contesta, invece, che la sua esecuzione concreta sia stata difforme dal progetto. In particolare:
| Elemento contestato | Dato rilevato dal Comune | Dato «di progetto» secondo il Comune |
|---|---|---|
| Altezza del meccanismo mobile | m. 3,10 | m. 2,50 circa |
| Larghezza (con riparo sul montante) | m. 1,50 | m. 0,80 circa |
| Armadietto quadri elettrici | parziale traslazione verso sud-est | posizione dei titoli abilitativi |
Da qui la qualificazione come difformità sanzionabile con la demolizione. Il ricorrente replica che l’opera è coperta dalla SCIA del 2016 e, in subordine, che se anche una difformità vi fosse, non sarebbe applicabile l’art. 31 ma al più la sanzione pecuniaria dell’art. 37 o la fiscalizzazione dell’art. 34 del TUE.
Il TAR non ha nemmeno bisogno di arrivare al confronto tra l’art. 31 e l’art. 37. Accoglie il ricorso a monte, per l’impianto e il manufatto dei quadri: la difformità contestata non risulta dimostrata. E il punto decisivo è come il Comune aveva costruito la contestazione.
Dagli elaborati grafici allegati alla SCIA del 2016 «non si evince alcuna espressa e precisa indicazione dimensionale» del meccanismo di lavaggio: nessuna quota di larghezza o altezza. L’Amministrazione aveva ricavato le dimensioni «legittime» da un confronto grafico — misurando, in sostanza, un disegno che era solo indicativo — con la grandezza di altri manufatti che invece nelle tavole erano stati puntualmente quotati.
Non è legittimo ricavare le dimensioni assentite di un’opera dal raffronto tra la sua rappresentazione grafica indicativa e quella di altri manufatti precisamente quotati. Dove il progetto non reca una quota espressa, non c’è un parametro da cui dedurre la difformità. Il progetto allegato alla SCIA indicava solo la posizione e la superficie complessiva dell’impianto (lunghezza 11 m, larghezza 5 m, distanza tra le rotaie 3,05 m): parametri pacificamente rispettati. Senza una difformità provata, la sanzione demolitoria dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 — riservata alle opere in assenza di titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali — non può essere applicata (TAR Piemonte, Sez. II, n. 1692/2026, punto 7).
Stesso ragionamento per l’armadietto dei quadri elettrici, di cui il Comune non contestava nemmeno l’eccedenza dimensionale: la «parziale traslazione» non era suffragata da chiare evidenze documentali e sarebbe stata comunque «marginale e non significativa sotto il profilo edilizio e paesaggistico».
La vicenda è un promemoria sulla gerarchia delle sanzioni del Testo Unico. L’art. 31 (demolizione) è la risposta più grave e presuppone l’assenza di titolo, la totale difformità o le variazioni essenziali: scostamenti minori rispetto a un titolo che c’è ricadono semmai nell’art. 37 (parziale difformità da SCIA, con sanzione pecuniaria) o nella fiscalizzazione dell’art. 34. Ma prima ancora della scelta della sanzione viene l’accertamento: se la difformità non è provata con un rilievo serio, e non «a righello» su un disegno indicativo, non c’è alcun abuso da sanzionare. In linea di principio, l’onere di quell’accertamento ricade sull’Amministrazione che agisce in repressione: è la lettura che ne ricaviamo, non una massima espressa della sentenza (che non usa la formula «onere della prova»).
C’è un passaggio da leggere con cautela. L’impianto a spazzole, osserva il TAR, è un apparecchio meccanico — una macchina che si muove su rotaie sopra una platea in cemento — e non un manufatto edilizio in senso stretto. Le sue specifiche dimensionali «possono variare a seconda del produttore dal quale lo si acquisti». Per questo il progetto non lo quota puntualmente: fissa la posizione e l’ingombro dell’area, non i centimetri della macchina.
Anche l’armadietto dei quadri era realizzato «con semplici pannelli isolanti, senza opere murarie». Nel caso deciso, quindi, il parametro rilevante risultava essere l’area occupata e la collocazione indicate in progetto, non la scheda tecnica del fornitore. Il TAR non afferma, però, che gli apparecchi meccanici siano estranei al titolo edilizio o all’art. 31: l’impianto era anzi coperto da SCIA e autorizzazione paesaggistica, e la questione era solo quale dato del progetto fosse vincolante.
Il TAR aggiunge un terzo tassello sulla valutazione unitaria degli interventi: il box deposito eccedente (già rimosso) è un manufatto distinto e non funzionalmente collegato all’impianto, quindi non può essere trascinato dentro un’unica qualificazione di abuso. Ogni opera va valutata per sé, salvo che faccia parte di un intervento di trasformazione contestuale e unitario (richiamo a TAR Piemonte, Sez. II, n. 1436/2025).
L’ordinanza contestava anche che parte delle opere insistesse su un’area di proprietà di terzi. Ma il TAR accoglie pure questo motivo. Al momento della SCIA e dei lavori il titolare aveva un titolo di legittima disponibilità dell’area: una scrittura privata del 2003 con cui la precedente proprietaria del capannone limitrofo lo aveva autorizzato a servirsi di quella striscia di terreno, poi pavimentata e inglobata nell’autolavaggio.
Una controversia civilistica sorta dopo — qui il nuovo proprietario del capannone che nel 2024 contesta l’occupazione — attiene ai rapporti tra privati ed è rimessa al giudice ordinario. Non rende abusive sotto il profilo pubblicistico le opere realizzate quando un titolo di disponibilità dell’area c’era, né inficia la validità dei titoli edilizi e paesaggistici a suo tempo ottenuti (punto 8).
Non tutto il ricorso è stato accolto. Il primo motivo — violazione delle garanzie partecipative per una comunicazione di avvio asseritamente generica — è infondato. Il TAR ricorda l’orientamento consolidato per cui i provvedimenti repressivi degli abusi sono atti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico e per i quali non è nemmeno necessaria la comunicazione di avvio del procedimento (tra le altre, Cons. Stato, Sez. VII, n. 6425/2025 e n. 3279/2023; TAR Piemonte, Sez. II, n. 240/2025).
Nel caso concreto la comunicazione c’era pure stata, e non era generica; il destinatario aveva potuto presentare osservazioni, limitandosi però a segnalare la pendenza del contenzioso civile, senza offrire elementi sulla regolarità edilizia. Da qui l’esito: il vizio procedimentale non regge, ma l’ordinanza, per le opere impugnate, cade comunque sul merito.
Prima di firmare un’ordinanza di demolizione per difformità da un titolo esistente, conviene verificare:
Partire dal titolo: richiamare la SCIA a variante e l’autorizzazione paesaggistica, e dimostrare che i parametri effettivamente quotati nel progetto (posizione, superficie, ingombri) sono rispettati. Contestare il metodo con cui l’Amministrazione ha ricavato la quota «legittima» quando il disegno non la conteneva. E tenere separati i piani: la vertenza civile sulla proprietà non appartiene al giudizio amministrativo sull’abuso.
Testo ufficiale tratto dal portale della Giustizia Amministrativa.