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Sanatoria condizionata all’allaccio in fognatura: il TAR Piemonte annulla la clausola

Il Comune rilascia il permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001, ma all’articolo 5 impone l’allacciamento dell’immobile al collettore fognario comunale. Il TAR Piemonte, Sez. II, n. 1821/2026 annulla la condizione e lascia in piedi la sanatoria, con due motivi distinti. Primo: una prescrizione estranea alla verifica della doppia conformità contrasta con il contenuto tipico dell’accertamento di conformità. Secondo: anche a volerla ammettere, il Comune non aveva verificato i presupposti dell’obbligo di allaccio, cioè la distanza dal collettore prevista dalla legge regionale. Sotto, cosa cambia dopo il Salva Casa con l’art. 36-bis.

📅 1 ottobre 2026 ⚖ TAR Piemonte Sez. II n. 1821/2026 📖 artt. 36 e 36-bis DPR 380/2001 · L.R. Piemonte 13/1990
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In questa pagina

  1. Il caso: sanatoria rilasciata, ma con l’obbligo di allaccio
  2. Primo motivo: la condizione è estranea all’art. 36
  3. Secondo motivo: nessuna verifica dei 100 metri
  4. Cade la clausola, resta la sanatoria
  5. E dopo il Salva Casa? Art. 36 e art. 36-bis
  6. Vademecum per l’ufficio tecnico
  7. Scarica la sentenza

1. Il caso: sanatoria rilasciata, ma con l’obbligo di allaccio

I proprietari di un fabbricato condominiale a Baldissero Torinese chiedono l’accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001 per conservare modifiche esterne e interne. Nel procedimento fanno tutto ciò che viene loro chiesto: integrano la documentazione, depositano una relazione sullo smaltimento delle acque, pagano l’oblazione e ottengono anche l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004, con la relativa sanzione.

Il permesso in sanatoria arriva il 15 maggio 2024, ma il suo articolo 5 prevede l’«Allacciamento al collettore fognario comunale» e vi condiziona l’accoglimento. Sullo sfondo c’è un contenzioso già aperto: tre ordinanze sindacali che imponevano lo stesso allaccio, impugnate a parte, e un sopralluogo ARPA del 2022 su uno sversamento di liquami che i ricorrenti dicono non imputabile al condominio.

I proprietari impugnano solo la clausola, non il titolo. Il Comune non si costituisce in giudizio.

2. Primo motivo: la condizione è estranea all’art. 36

Il TAR parte da un dato noto: la giurisprudenza maggioritaria ritiene illegittimi i permessi in sanatoria ex art. 36 condizionati all’esecuzione di opere future. L’accertamento di conformità verifica infatti che le opere già realizzate fossero conformi alla disciplina vigente sia al momento della costruzione sia al momento della domanda. Un titolo che subordina la sanatoria a lavori ancora da fare «stride» con questa logica.

Nel caso concreto il Collegio aggiunge un elemento decisivo: il Comune non ha valutato la prescrizione alla luce della disciplina edilizia succedutasi nel tempo. L’ha apposta ex abrupto, limitandosi a richiamare le ordinanze sindacali e la pendenza dei relativi ricorsi.

Il principio

La condizione, «in quanto portatrice di un contenuto contrastante con quello tipico del provvedimento emanato ex art. 36 D.P.R. 380/2001, è di per sé illegittima e meritevole di rimozione» (TAR Piemonte, Sez. II, n. 1821/2026, punto 8.3).

Detto in termini pratici: la sanatoria non è la sede per ottenere dal privato ciò che il Comune sta cercando di imporgli con altri strumenti. Se l’obbligo di allaccio esiste, va fatto valere nel suo procedimento, non usato come leva sul titolo edilizio.

3. Secondo motivo: nessuna verifica dei 100 metri

Il TAR accoglie anche il secondo motivo, e lo fa «anche ritenendo» che una prescrizione del genere fosse in astratto ammissibile. In ogni caso mancava l’accertamento dei presupposti di legge dell’obbligo di allaccio.

Non basta nemmeno il richiamo al sopralluogo ARPA del 2022. I proprietari avevano descritto nel procedimento il buon funzionamento dei propri impianti di smaltimento. Se il Comune riteneva inattendibile quella relazione, avrebbe dovuto fare i relativi approfondimenti, «di cui, tuttavia, l’atto gravato non porta traccia» (punto 9.4).

Attenzione — l’errore da non commettere

Un obbligo di allaccio imposto senza misurare la distanza dal collettore, senza considerare il profilo altimetrico e senza confutare la relazione tecnica di parte è un difetto di istruttoria. Il TAR lo rileva anche se il Comune non si è difeso: la prova del privato (la relazione con i 176,77 metri) è rimasta senza risposta.

4. Cade la clausola, resta la sanatoria

Il dispositivo è chirurgico: il TAR annulla la sola prescrizione dell’articolo 5. Il permesso in sanatoria resta valido. Il Comune è condannato a pagare 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Per il privato è la strategia giusta: impugnare il titolo per intero avrebbe messo a rischio la sanatoria stessa. Impugnare la clausola in parte qua salva il risultato del procedimento e toglie solo l’obbligo contestato.

Nel frattempo i proprietari hanno presentato una SCIA con la domanda di autorizzazione allo scarico in un recettore diverso dalla pubblica fognatura, procedimento che risultava ancora aperto. È la conferma che la questione dello scarico ha una sua sede, distinta dalla sanatoria edilizia.

5. E dopo il Salva Casa? Art. 36 e art. 36-bis

Il permesso impugnato è del 15 maggio 2024, due settimane prima dell’entrata in vigore del D.L. 69/2024 (Salva Casa), che ha diviso l’accertamento di conformità in due binari:

Art. 36Art. 36-bis
Quando si applicaAssenza del permesso o totale difformitàParziali difformità (art. 34), interventi in assenza o difformità dalla SCIA (art. 37), variazioni essenziali (art. 32)
Conformità richiestaDoppia conformità pienaUrbanistica al momento della domanda; edilizia al momento della realizzazione
Condizioni al rilascioNon previsteAmmesse, ma solo per due categorie di interventi (comma 2)

L’art. 36-bis, comma 2, consente allo sportello unico di «condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo».

La nostra lettura (non detta dalla sentenza)

La sentenza applica l’art. 36 e non si pronuncia sul 36-bis. Ma il perimetro del comma 2 è stretto: sicurezza e rimozione dell’insanabile. Un obbligo di allaccio alla fognatura comunale non rientra in modo evidente in nessuna delle due categorie. Per questo, anche per una sanatoria ex 36-bis rilasciata oggi, una clausola come quella di Baldissero ci sembra difficilmente difendibile, oltre al difetto di istruttoria che resterebbe identico.

6. Vademecum per l’ufficio tecnico

Prima di inserire una prescrizione in un permesso in sanatoria, il responsabile del procedimento dovrebbe porsi quattro domande:

  1. Su quale articolo sto rilasciando? Con l’art. 36 la sanatoria non è condizionabile a opere future. Con l’art. 36-bis lo è, ma solo nei limiti del comma 2.
  2. La prescrizione riguarda la conformità delle opere da sanare? Se serve a ottenere altro (un allaccio, un adempimento pendente, un contenzioso parallelo), va gestita nel suo procedimento: ordinanze, regolamento di fognatura, autorizzazione allo scarico.
  3. Ho verificato i presupposti dell’obbligo? Per l’allaccio: distanza effettiva dal collettore lungo un tracciato realizzabile, quote altimetriche, soglie di legge e di regolamento. Va scritto nel provvedimento.
  4. Ho risposto alla documentazione di parte? Una relazione tecnica del privato non confutata, come quella sugli impianti di smaltimento, pesa in giudizio più di un sopralluogo datato.
E per il privato: come ci si difende

Se la sanatoria è buona ma contiene una clausola ingiusta, si impugna solo la clausola. Va documentato con una relazione tecnica perché l’obbligo non sussiste (distanze, dislivelli, funzionamento degli impianti esistenti), e conviene attivare in parallelo il procedimento corretto, ad esempio l’autorizzazione allo scarico in un recettore diverso dalla fognatura.

7. Scarica la sentenza

📄
TAR Piemonte, Sez. II — Sentenza n. 1821/2026
Pubblicazione: 3 settembre 2026 · R.G. 809/2024 · Comune di Baldissero Torinese
Tema: accertamento di conformità ex art. 36 condizionato all’allaccio fognario — condizione estranea al provvedimento e priva di istruttoria
ACCOGLIE il privato (clausola annullata, sanatoria salva)
⬇ Scarica il testo integrale (PDF)

Testo ufficiale tratto dal portale della Giustizia Amministrativa. Nel testo pubblicato dal TAR il riferimento all’art. 36 compare in un punto come «D.P.R. n. 381/2001»: si tratta evidentemente del D.P.R. 380/2001.


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Analisi a cura di Geom. Christian Parenti, libero professionista e Responsabile del Procedimento presso il Comune di Invorio (NO). Membro di Commissione Locale del Paesaggio. Le informazioni hanno scopo divulgativo; per casi specifici consultare un professionista abilitato.