Un Comune nega la deroga del Salva Casa sui monolocali sotto i 28 mq a una manutenzione straordinaria, sostenendo che spetti solo alla ristrutturazione. Cosa dice davvero l’art. 24, commi 5-bis e 5-ter, DPR 380/2001? Il 5-bis non nomina alcun tipo di intervento; il limite, se c’è, sta nel 5-ter. Ma prima va chiesto se la deroga serva: se l’unità è già legittima, il requisito dei 28 mq potrebbe non essere nemmeno attivato. Nessuna sentenza decide il caso: l’analisi si regge su testo, linee guida MIT, giurisprudenza vicina (TAR Liguria 693/2025 e 1066/2026) e, in Piemonte, sull’art. 10, c. 6-bis, L.R. 16/2018, di tenuta incerta.
La posizione del professionista è sostenibile ma non pacifica. Qui sotto: cosa dice ciascuna fonte, dove la tesi del Comune regge e dove cede, e un metodo per impostare il riscontro.
Un libero professionista deve presentare una MS su un monolocale che, in misurazione, risulta di 27,5 mq (superficie comprensiva dei servizi). Il Comune "respinge", richiamando il limite di 28 mq del DM 5 luglio 1975 e sostenendo che le deroghe del DL 69/2024 siano riservate alla ristrutturazione.
Prima del merito serve chiarire che atto sia stato adottato: un "diniego" non è una categoria giuridica. Può essere una nota interlocutoria, una dichiarazione di inefficacia, un divieto di prosecuzione dei lavori, un preavviso di rigetto su un'istanza. La risposta cambia termini e rimedi (§6).
Il ragionamento sul comma 5-bis presuppone che il minimo di 28 mq si applichi all'intervento. L'art. 3 del DM 5 luglio 1975, riportato dal TAR Liguria 1066/2026, dice che "l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone". Distinguiamo due scenari.
Scenario A: unità già abitativa e legittima, MS senza variazione di superficie né di destinazione. L'unità ha uno stato legittimo (art. 9-bis) che la qualifica come abitativa (titolo, abitabilità/agibilità, categoria catastale coerente) e la MS non cambia né i metri quadri né l'uso né il numero delle unità. In questo caso è dubbio che il requisito dimensionale venga "attivato" dall'intervento. Tre indizi:
Scenario B: unità creata o ridefinita dall'intervento. Frazionamento (che l'art. 3, c. 1, lett. b), include espressamente nella MS), formazione di una nuova unità, unità non assentita come abitativa o priva di agibilità, oppure opere che nascondono un mutamento d'uso. Qui il requisito è attivato e occorre il comma 5-bis (o, per gli immobili ante-1975 in zone A/B, l'art. 10, c. 2, DL 76/2020). In Piemonte non vale l'art. 10, c. 6-bis, L.R. 16/2018, che riguarda unità già esistenti e legittime (§7-bis).
Non abbiamo trovato una sentenza che affermi in termini generali che la MS su un alloggio legittimo già sotto-soglia non attiva il requisito dimensionale: è un'inferenza dal testo dell'art. 24, c. 2, lett. c), e dalla logica dell'art. 10, c. 2. Se regge nel caso concreto, il dibattito sul 5-bis è superfluo e l'argomento del Comune è mal posto, perché la sola misura di 27,5 mq non basta a dimostrare una violazione. Va però dimostrato lo stato legittimo, e il Comune può negarlo. In Piemonte l'art. 10, c. 6-bis, L.R. 16/2018 può fungere da argomento di chiusura (§7-bis), con i limiti e i rischi indicati.
La deroga è nell'art. 24 DPR 380/2001, rubricato "Agibilità". Il comma 5-bis, inserito dal DL 69/2024 (conv. L. 105/2024), dispone:
Il comma 5-ter condiziona l'asseverazione:
Il comma 5-quater lascia ferme "le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente": formula che comprende, in teoria, anche deroghe regionali. Per il Piemonte vedi il §7-bis (verificata solo in parte).
Osservazioni di puro testo:
Nell'art. 3, c. 1, DPR 380/2001 non compare una categoria denominata "recupero edilizio" (le categorie sono MO, MS, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica). La parola è generica; il suo uso tecnico nel linguaggio normativo, per cui "recupero" può abbracciare più categorie, non l'abbiamo verificato sul testo vigente. Resta un argomento letterale da usare con cautela.
Per una MS su una singola unità nessuna delle due strade è priva di rischi:
| Lett. a) | Lett. b) | |
|---|---|---|
| Testo | "locali situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie" | "sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative…" |
| Per il professionista | "Recupero edilizio" non è "ristrutturazione edilizia" (art. 3, c. 1, lett. d) | La parola "ristrutturazione" è usata in senso generico? Il TAR Liguria 1066/2026 riassume la lett. b) così: "l'alloggio dev'essere ristrutturato con soluzioni atte a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie". Conta il contenuto: più superficie o più ventilazione |
| Rischio | Due elementi cumulativi (recupero e miglioramento). Il TAR Liguria 1066/2026 parla di intervento "che interessi l'intero edificio": è una glossa del TAR, non il testo di legge, ma contro una MS su singola unità pesa | È l'unica parola di "ristrutturazione" nella norma: se le opere sono solo MS, la lett. b) non è formalmente soddisfatta. Va presentato contestualmente al titolo, non dopo |
Due conseguenze pratiche, da dire con onestà:
Dove regge
Dove cede
Il Comune non ha dalla sua nessuna sentenza (per quanto trovato) e il professionista non ne ha una diretta. Vince l'argomentazione sul testo e sul sistema. Il punto più esposto per il professionista è la lett. b); il più debole per il Comune è l'assenza, nel 5-bis, di qualsiasi riferimento alla categoria di intervento.
Qual è il titolo corretto? L'art. 6-bis (CILA) riguarda gli interventi non riconducibili agli artt. 6, 10 e 22 e richiede (c. 2) che l'asseverazione attesti la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, la compatibilità sismica ed energetica e che "non vi è interessamento delle parti strutturali". Se la MS interessa le parti strutturali, il titolo diverso (SCIA, art. 22) non l'abbiamo riletto sul testo vigente: va verificato.
| Titolo | Poteri del Comune | Termini e rimedi |
|---|---|---|
| CILA (art. 6-bis) | Il testo letto non prevede un provvedimento di divieto tipico né termini di controllo; prevede la sanzione di 1.000 euro per mancata comunicazione (c. 5). L'amministrazione può comunque intervenire in vigilanza e, come documenta il Consiglio di Stato V 4186/2026 (§12), in autotutela su una CILA | L'atto adottato va qualificato: se è un provvedimento (inefficacia, annullamento), è impugnabile nei 60 giorni. Da verificare: quali poteri residui abbia il Comune su una CILA ritenuta non conforme: non abbiamo trovato una pronuncia dedicata |
| SCIA (art. 19 L. 241/1990 e art. 22 DPR 380) | Per l'edilizia, controllo entro 30 giorni; il Comune può vietare la prosecuzione o invitare a conformare con un termine di almeno 30 giorni; in difetto l'attività si intende vietata (TAR Lombardia 2861/2025, §§12-16) | Replicare nel merito senza adeguare il progetto non basta: la SCIA si intende vietata. La nota di divieto/invito a conformare è atto immediatamente lesivo da impugnare nei 60 giorni |
Dove si "asseveri" la deroga. L'art. 6-bis, c. 2, non elenca le norme igienico-sanitarie tra i contenuti dell'asseverazione CILA; compaiono nella clausola di salvezza del c. 1. Questo vale in due direzioni:
La SCA. L'art. 24, c. 1, dice che le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità sono attestate mediante segnalazione certificata; il c. 2 la impone "al titolare del permesso di costruire", a "chi ha presentato la SCIA" e ai loro successori, per gli interventi elencati (tra cui, lett. c), quelli sugli edifici esistenti che "possano influire" sulle condizioni del c. 1). Per una MS in CILA c'è quindi una tensione testuale: né titolare di PdC né segnalante SCIA. La lettura che estende la SCA anche alla CILA è diffusa; non l'abbiamo verificata su una fonte, e va dichiarata come tale.
Le linee guida ministeriali sul Salva Casa (31 gennaio 2025, data riportata dal TAR Liguria 1066/2026, che le richiama) dedicano all'art. 24 il §4.3 e il quesito D4.3.1. Dai passaggi letti:
Non limitano la deroga a un tipo di intervento, ma ne indicano la ratio nel recupero di spazi, "soprattutto di edilizia storica".
Il silenzio sulle categorie d'intervento non è un'approvazione: è un argomento e silentio e va usato come tale.
Se il Comune è piemontese si applica anche la normativa della Regione Piemonte.
Il comma 5-quater non è una base sicura per le leggi regionali. Salva "le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente". Quattro osservazioni: (i) parla di altezza e superficie dei "locali", non di aeroilluminazione; (ii) "legislazione vigente" può riferirsi anche alle deroghe statali preesistenti (art. 10, c. 2, DL 76/2020), non necessariamente a quelle regionali; (iii) una norma statale ordinaria non sana un eventuale vizio di competenza regionale; (iv) la Corte costituzionale, nella sentenza 86/2026 (punto 12), ha dichiarato inammissibile per carenza di motivazione la censura statale sull'esclusione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dalla legge sarda, senza decidere nel merito.
Recepimento. Nei testi letti non risulta una disciplina piemontese che recepisca i commi 5-bis e 5-ter. Fonti di settore indicano che la L.R. 7 novembre 2024, n. 25 ha recepito il Salva Casa su variazioni essenziali (art. 6 L.R. 19/1999) e sottotetti; la banca dati Arianna conferma che la stessa legge ha sostituito la lett. d-bis dell'art. 2 L.R. 16/2018. Non abbiamo trovato notizia di ulteriori disegni di legge (ricerca non esaustiva).
Inseriti dall'art. 12, c. 3, L.R. 7/2022; testo vigente da Arianna, senza abrogazioni indicate (note [44]-[45]):
La lett. d-bis dell'art. 2 definisce l'"edificio legittimo" come immobile o unità immobiliare "il cui stato legittimo è stabilito ai sensi dell'articolo 9 bis" DPR 380/2001.
La manutenzione straordinaria rientra? Il testo non la nomina. Che la MS "non ecceda" il restauro e risanamento conservativo è un'inferenza dalle categorie dell'art. 3 DPR 380/2001: sostenibile, non provata. Il Comune potrebbe riferire la norma ai soli interventi di restauro e risanamento; non abbiamo verificato le definizioni regionali (L.R. 56/1977).
Portata e collocazione: due tesi.
Solo per unità esistenti e legittime. La norma parla di edifici e unità "esistenti" e "legittimi": non è invocabile per un'unità creata da un frazionamento (scenario B del §2), dove restano il 5-bis e il 5-ter. Nello scenario A (§2) opera semmai come argomento di chiusura.
Cosa si asseveri e dove (ricostruzione nostra, non fonte): non è l'"asseverazione igienico-sanitaria" del 5-bis, ma una conformità alla disciplina vigente (l'art. 6-bis, c. 1, DPR 380/2001 fa salve le norme igienico-sanitarie; il c. 2 richiede la conformità a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi). Andrebbe inserita nella relazione tecnica asseverata allegata alla CILA o SCIA, con un paragrafo dedicato, e ripresa nella SCA. Da documentare: stato legittimo (titolo, abitabilità, planimetria catastale coerente); misurazione asseverata della superficie utile netta; il requisito "esistente" che si mantiene o migliora (aeroilluminazione, altezza, servizio igienico, ventilazione), con confronto ante/post e nesso con le opere; assenza di procedimenti sanzionatori.
Una MS che non tocca nulla "mantiene" ogni cosa; un dirigente prudente chiederà la prova di un miglioramento reale o almeno del nesso con le opere. Inoltre il testo regionale non richiede l'adattabilità né le condizioni compensative del 5-ter.
Il comma 1, dopo l'art. 110 L.R. 3/2023, dispone: "Per i fabbricati costruiti con inizio lavori antecedente al 5 luglio 1975 si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76". Il testo originario del 2022 (altezze di 2,40 e 2,20 m) è stato sostituito e il comma 2 abrogato. Restano però:
Il comma 3 deroga ai rapporti aeroilluminanti (il DM 1975, art. 5, prevede 1/8): è la materia colpita dalla sentenza 86/2026 ed è più esposto del 6-bis. L'articolo sta nel Capo III ("Norme in materia di altezza minima interna e utilizzo di vani e locali interrati e seminterrati dei fabbricati esistenti"); non abbiamo verificato se i commi 3 e 4 valgano per tutti i fabbricati esistenti o solo per gli interrati. Per il caso (superficie) l'art. 17 è irrilevante, salvo l'aeroilluminazione, e richiede l'inizio lavori ante 5 luglio 1975. Il rinvio all'art. 10, c. 2, DL 76/2020 porta con sé i suoi presupposti: la Corte (86/2026, punto 11.2) ricorda che non basta l'anteriorità al DM, ma serve "l'ulteriore e più stringente condizione" dell'ubicazione in zona A o B.
I principi affermati dalla Corte sono formulati per il DM 1975 nel suo complesso, non solo per l'aeroilluminazione; il minimo dimensionale (art. 3 del DM) non è stato scrutinato direttamente. Il 6-bis opera sul DM nel suo insieme, senza limiti di zona o di epoca (a differenza dell'art. 10, c. 2, DL 76/2020 che la Corte cita), include i locali privi di agibilità (mentre per i sottotetti la Corte valorizzò che l'unità dovesse già possedere i requisiti di abitabilità) e ha una condizione poco selettiva. Il suo perimetro non è quindi più stretto di quello sardo: il rischio è concreto e la tenuta è seriamente dubbia. A suo favore: non è mai stato scrutinato, è condizionato al miglioramento o mantenimento di un requisito e riguarda unità legittime.
Conseguenze pratiche.
Regolamenti comunali. Non abbiamo letto il regolamento edilizio né le NTA del Comune: vanno verificati eventuali minimi propri di superficie o altezza e norme sulla conservazione delle dimensioni preesistenti (il TAR Marche 749/2026 mostra che i minimi urbanistici locali restano).
Premessa di metodo. Abbiamo letto per intero le sentenze dal portale della giustizia amministrativa. Nessuna decide il tema "MS e comma 5-bis". Dove la decisione è vicina ma non decisiva lo scriviamo.
| Decisione | Cosa decide davvero | Utilità | Limite |
|---|---|---|---|
| TAR Liguria II, 693/2025 (13/06/2025) | Annulla l'inibitoria di una SCIA per "cambio di destinazione d'uso da magazzino a residenziale e relative opere interne". Il Comune sosteneva che l'art. 24, c. 5-bis/5-ter riguardasse solo immobili già abitativi. Il TAR annulla perché la motivazione era "sviata" (parlava di agibilità e non del cambio d'uso, oggetto principale della SCIA) e "palesemente errata" sull'art. 24 | Il titolo era una SCIA per cambio d'uso con opere interne, non una ristrutturazione. Respinge restrizioni non scritte nella norma | Decide sull'altezza (lett. a), non sul monolocale; non esamina il 5-ter nel merito |
| TAR Liguria II, 1066/2026 (14/09/2026) | Annulla il divieto a un monolocale di 25,30 mq (SCIA "ristrutturazione di un'unità immobiliare con cambio di destinazione d'uso"): il 5-bis vale per locali non residenziali; il Comune non può integrare in giudizio la motivazione. Accoglie anche il secondo motivo (carico insediativo in fascia di inondabilità) | Il caso più vicino per superficie | Titolo qualificato "ristrutturazione"; decisione principalmente su motivazione e su cambio d'uso. Contiene la glossa "intero edificio" |
| TAR Toscana I, 925/2026 e gemelle (914, 915, 921-924) | Respingono i ricorsi contro il regolamento comunale sulle locazioni turistiche brevi. Descrivono il 5-bis come disposizione derogatoria condizionata e a efficacia temporale limitata "ai fini della certificazione delle condizioni di agibilità" | Aggancio del 5-bis all'agibilità; il Comune può fissare parametri più restrittivi per scopi specifici | Contesto diverso (locazioni turistiche); non è un caso di MS |
| TAR Marche II, 749/2026 (decisa il 29/01/2026) | Respinge ricorso e motivi aggiunti contro una diffida su una SCIA (artt. 22, 23, 23-bis) per cambio d'uso commerciale→residenziale con modifiche interne in centro storico. Il 5-bis è "dichiaratamente dettata per finalità igienico-sanitarie e non incide sulla libertà pianificatoria dell'ente locale"; le NTA imponevano 45 mq abitabili utili; il sottoscala a 1,10 m è escluso dal computo | Mostra i limiti: i minimi urbanistici locali restano. Utile per il calcolo della superficie (rinvio alle definizioni uniformi del RET) | Caso di cambio d'uso in centro storico |
| TAR Lombardia IV, 2861/2025 (camera di consiglio 18/06/2025) | Su una SCIA in variante (cambio d'uso da accessori ad abitazione con altezza a 2,50 m): primo motivo infondato (divieto tempestivo); secondo inammissibile e terzo irricevibile, perché la nota che vietava e invitava a conformare non era stata impugnata in tempo | Lezione processuale. Mostra la tesi del Comune: il 5-bis/5-ter non varrebbe per ristrutturazione con trasformazione di locali accessori in abitazione (§13.1) | Il TAR non decide sulla fondatezza di quella tesi |
| Cons. Stato II, 4191/2024 (9/05/2024) | Sanzioni su un fabbricato. §18: la diversa distribuzione degli spazi interni (tramezzo che divide l'originario vano in disimpegno e wc) è MS soggetta a CILA. §24: per un manufatto abitativo di circa 26 mq risalente al 1957 non c'è cambio d'uso; il tema di superficie e altezze "non è stato contestato nell'ordinanza"; in via ulteriore richiama l'irretroattività del DM 1975 e l'art. 10, c. 2, DL 76/2020 | Due segmenti distinti: MS=CILA per le opere interne; obiter sul DM 1975 per un manufatto ante-1975 | Sono parti separate della sentenza. Anteriore al Salva Casa |
| TAR Salerno II, 229/2026 (5/02/2026) | Annulla l'autotutela su una SCIA per cambio d'uso da deposito ad abitazione, per difetto di motivazione sul titolo formatosi per silenzio. Esamina anche, "per fornire un ulteriore contenuto conformativo", il motivo sul rapporto illuminante e applica l'art. 10, c. 2, DL 76/2020 (immobile pacificamente ante-1975 in zona A/B) | Seconda via | L'art. 10, c. 2, è applicato nel passaggio accessorio, non nella ratio dell'annullamento |
| TAR Milano II, 2616/2026 | Respinge: i locali del quarto piano non risultavano mai assentiti come abitativi (sottotetto non abitabile) e l'ordinanza di ripristino all'uso legittimo è legittima; l'art. 10, c. 2, si riferisce "soltanto a immobili realizzati antecedentemente" al luglio 1975 | Limite della seconda via: serve la prova dell'epoca e dell'uso abitativo legittimo | Fatto specifico |
| TAR Bologna I, 557/2026 (26/03/2026) | SCIA in sanatoria: per i locali non assentiti come abitativi non si può invocare la norma sulle "dimensioni legittimamente preesistenti"; richiama il regolamento edilizio locale che ammette la conservazione di altezze minori | Limite della seconda via; esempio di RE locale | Caso di sanatoria |
| Cons. Stato V, 4186/2026 | La tramezzatura di un bagno, presentata come MS con CILA, non va valutata "isolatamente" se accede a un mutamento di destinazione d'uso; il Comune era intervenuto in autotutela sulla CILA | Cautela: la MS non può mascherare un cambio d'uso; l'autotutela sulla CILA esiste | Caso di abuso/sanatoria |
Un contrasto che il TAR Liguria 1066/2026 (§2.1) segnala ma non risolve: sull'applicabilità dell'art. 10, c. 2, DL 76/2020 al mutamento da non abitativo a residenziale, il TAR riferisce come favorevoli Cons. Stato 4191/2024 (in obiter), TAR Salerno 229/2026 e 1190/2023, come restrittivi TAR Bologna 557/2026 e TAR Milano 1365/2021. Abbiamo letto per intero solo alcune di queste pronunce.
Cosa manca. Nessuna decisione risolve il rapporto tra MS e comma 5-bis, né in un senso né nell'altro.
L'art. 10, comma 2, DL 76/2020 è una norma di interpretazione autentica: le disposizioni del DM 1975 "si interpretano nel senso che" i requisiti di altezza e igienico-sanitari "non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto [pubblicato in G.U. n. 190 del 18 luglio 1975] e che siano ubicati nelle zone A o B […] o in zone a queste assimilabili". E aggiunge: "Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti."
Per una MS è potenzialmente la norma più utile: parla di titoli abilitativi e non richiede la ristrutturazione. La Corte costituzionale (86/2026, punto 11.2) precisa che non basta l'anteriorità al DM: serve l'"ulteriore e più stringente condizione" dell'ubicazione in zona A o B. Le sentenze mostrano poi cosa serve: la prova dell'epoca e della zona, la destinazione abitativa legittimamente preesistente (TAR Milano 2616/2026; TAR Bologna 557/2026), e prudenza quando c'è mutamento d'uso, sul quale la giurisprudenza è divisa (§8).
Se il monolocale è nato prima del 1975 in zona A/B come unità abitativa legittima e la MS non ne riduce le dimensioni, la via dell'art. 10, c. 2, può rendere superfluo il dibattito sul 5-bis. Se è un'unità creata da un frazionamento recente, o l'edificio è successivo al 1975, resta la via dell'art. 24.
10.1. Come si misura. Il DM 1975 parla di superficie "comprensiva dei servizi", intesa come superficie utile netta. Non va usata la superficie lorda, catastale o commerciale. Il TAR Marche 749/2026 ha escluso dal computo un sottoscala alto 1,10 m ("semplice nicchia") richiamando le definizioni uniformi del RET, che attribuiscono i vani scala alla superficie accessoria. Il "27,5 mq in misurazione" va quindi accompagnato da un rilievo asseverato con i criteri di calcolo: soppalchi, nicchie, spessori e altezze devono risultare.
10.2. Un occupante, non due. Il comma 5-bis, lett. b), consente fino a 20 mq per una persona e fino a 28 mq per due. Con 27,5 mq il monolocale rientra nel minimo per un occupante (≥ 20 mq) ma non per due (27,5 < 28). L'asseverazione deve dire "alloggio per una persona". Quali conseguenze abbia un successivo utilizzo da parte di due persone, o quale vincolo d'uso ne derivi, non l'abbiamo verificato: è un profilo da segnalare al committente.
10.3. La tolleranza del 2%: irrilevante per il caso come impostato. L'art. 34-bis, c. 1-ter, ultimo periodo, estende gli scostamenti del 2% "anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari". Il 2% di 28 mq è 0,56 mq: 28 × 0,98 = 27,44 mq. Ma:
10.4. Gli altri requisiti. Il 5-bis fa salvi "gli altri requisiti igienico-sanitari". Nei testi letti compaiono l'aeroilluminazione (DM 1975, art. 5: finestra con superficie apribile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento) e l'adattabilità (DM 236/1989), che è l'unica condizione sempre necessaria sul percorso 5-bis/5-ter e va dimostrata con una tavola, non con una dichiarazione. Il testo dell'art. 10, c. 6-bis, L.R. 16/2018 non la richiede, ed è uno dei profili che lo espongono a censura.
10.5. Responsabilità del progettista. L'asseverazione è una dichiarazione di scienza resa sotto la responsabilità del tecnico. L'art. 20, c. 13, DPR 380/2001 (per il permesso di costruire) punisce con la reclusione da uno a tre anni chi, nelle asseverazioni, "dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti" e prevede l'informativa all'ordine. Il regime penale per CILA, SCIA e SCA può avere altro fondamento (art. 19 L. 241/1990 e art. 76 DPR 445/2000): non l'abbiamo verificato qui, ma il rischio è reale.
Cosa non asseverare:
Albero decisionale, in ordine:
Nessuna sentenza espressa su MS + comma 5-bis; la formulazione vigente dell'art. 22 TUE, l'art. 19 L. 241/1990 e il DM 236/1989 non sono stati riletti in questa ricerca; per il Piemonte abbiamo riletto L.R. 16/2018 (art. 10, c. 6-bis e 6-ter; art. 11; art. 6, c. 10-bis) e L.R. 7/2022 (artt. 12 e 17) nel testo vigente di Arianna, il comma 6-bis dell'art. 10 L.R. 16/2018 risulta vigente (testo coordinato di Arianna al 14/10/2026, riscontro confermato; le leggi regionali 2025-2026 consultate non lo toccano); non abbiamo letto i regolamenti edilizi e le NTA del Comune, né circolari o prassi regionali sul 6-bis, né le definizioni di MS della L.R. 56/1977; non abbiamo verificato la portata dei commi 3 e 4 dell'art. 17 L.R. 7/2022, il contenuto della L.R. 25/2024 (solo da fonti di settore) né il termine per l'impugnazione in via principale; manca ogni sentenza che applichi il 6-bis; nessun parere ministeriale specifico; la prassi di estendere la SCA alle MS in CILA; il vincolo d'uso derivante dall'asseverazione "per una persona"; lo stato del decreto ministeriale dell'art. 20, c. 1-bis (secondo il TAR Toscana, maggio 2026, "attende ormai da tempo di essere ridefinita"). Una bozza di circolare di un Comune lombardo (2024) sul frazionamento in monolocali da 20 mq è una prassi locale, senza valore di fonte, e non è stata usata per le conclusioni.
Testi ufficiali tratti dal portale della Giustizia Amministrativa.
Fonti: testi vigenti del DPR 380/2001 (artt. 3, 6-bis, 20, 24, 34-bis) e del DL 76/2020 (art. 10), da Normattiva; L.R. Piemonte 16/2018 e 7/2022 (testo vigente, Arianna); Corte cost. 119/2024 e 86/2026; linee guida MIT sul DL 69/2024; sentenze citate, testo integrale dal portale della giustizia amministrativa (giustizia-amministrativa.it).