Una casetta abitabile, una tettoia chiusa su due lati, un gazebo e una serra realizzati senza titolo su un terreno agricolo. La proprietaria prova a difendere le opere «minori» come edilizia libera e invoca l’anzianità dell’abuso. Il TAR Piemonte, Sez. II, n. 1730/2026 respinge il ricorso su tutta la linea: l’ordine di demolizione non richiede motivazione sull’interesse pubblico neppure a distanza di anni, le opere vanno lette insieme e non una per una, la prova della serra stagionale spetta al privato e l’area da acquisire può essere individuata dopo.
Il Comune di Settimo Torinese ingiunge a una comproprietaria la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, di alcune opere realizzate senza permesso di costruire su un’area a destinazione agricola, per di più gravata da una servitù di metanodotto. L’ordinanza, notificata il 5 gennaio 2023, riguarda quattro manufatti:
La ricorrente articola due motivi. Il primo: le opere sono di realizzazione remota, quindi il Comune avrebbe dovuto motivare l’interesse pubblico alla demolizione; e comunque alcune di esse richiedevano titoli «minori», non il permesso di costruire. Il secondo: l’ordinanza non indica l’area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Il TAR, trattenuta la causa all’udienza straordinaria di smaltimento del 30 giugno 2026, li respinge entrambi.
È l’argomento difensivo più diffuso: «l’opera c’è da anni, il Comune lo sapeva, ora deve spiegare perché vuole demolirla». Il TAR lo chiude richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 17 ottobre 2017 (insieme alla n. 8 dello stesso giorno), a cui la giurisprudenza successiva si è costantemente adeguata.
Il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo, anche a distanza di un notevole lasso di tempo, «non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso», data la sua natura vincolata e rigidamente ancorata ai presupposti di fatto e di diritto (TAR Piemonte, Sez. II, n. 1730/2026, punto 5).
Il tempo trascorso, in altre parole, non crea alcun affidamento meritevole di tutela in capo a chi ha costruito senza titolo. Sul rapporto fra tempo e abusi rinviamo al nostro approfondimento su prescrizione e demolizione.
È il passaggio più utile della sentenza. La ricorrente sosteneva che almeno una parte delle opere avrebbe richiesto titoli diversi e minori, e quindi non poteva essere colpita dall’ordine di demolizione. Il TAR rovescia la prospettiva: quei manufatti, nel loro complesso, hanno dato vita a un nuovo insediamento residenziale in area agricola, come risulta dall’ordinanza, dalle fotografie e dalla planimetria allegate al verbale di sopralluogo.
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere: il pregiudizio al territorio deriva dall’insieme degli interventi nel loro contestuale impatto e nelle reciproche interazioni, non da ciascuno preso a sé (richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 9257/2023). Ciò vale anche per le opere minori, pertinenziali o in astratto riconducibili all’edilizia libera, quando sono state realizzate insieme e in funzione di un manufatto che richiedeva il permesso di costruire (punto 6).
Il principio funziona nei due sensi, e va maneggiato con cura. Qui il Comune vince perché le opere minori servono la casetta abusiva: gazebo e tettoia sono il suo «spazio esterno». Nella sentenza 1692/2026 lo stesso TAR aveva invece escluso di cumulare un box deposito con un impianto di autolavaggio, perché erano manufatti distinti e non collegati funzionalmente. La domanda decisiva, per chi istruisce o per chi difende, è sempre la stessa: c’è un legame funzionale fra le opere, o sono interventi autonomi?
Anche guardate una per una, osserva il TAR, le opere non avrebbero retto. La sentenza le passa in rassegna:
| Opera | Cosa dice il TAR | Qualificazione |
|---|---|---|
| Fabbricato residenziale | Dimensioni «tutt’altro che modeste», crea nuova superficie e volumetria abitativa; esclusa la precarietà, sia strutturale sia soprattutto funzionale, perché soddisfa esigenze non temporanee | Nuova costruzione, art. 3, c. 1, lett. e.1) TUE → permesso di costruire |
| Tettoia | Struttura lignea ancorata al suolo, tamponata su due lati con muratura, copertura in lamiera grecata e legno, con un forno in muratura all’interno | Modificazione permanente e rilevante del territorio → permesso di costruire (richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 80/2026) |
| Gazebo | Dimensioni non trascurabili, struttura portante in profilati metallici tassellati al suolo | Non è edilizia libera (richiami a TAR Campania n. 6043/2025 e TAR Lazio n. 8523/2024) |
| Serra | Senza muratura, ma la ricorrente non ha provato che fosse mobile, stagionale e funzionale all’attività agricola | Fuori dall’art. 6, c. 1, lett. e) TUE (vedi punto successivo) |
Per tettoia e gazebo il criterio è quello noto: conta l’ancoraggio stabile al suolo, la consistenza della struttura e l’uso durevole, non il nome che si dà al manufatto. Un «gazebo» tassellato con profilati metallici non è un ombrellone.
La serra era il punto più debole per il Comune, perché priva di strutture in muratura. Ma la legge non chiede solo l’assenza di muri. L’art. 6, comma 1, lett. e) del d.P.R. 380/2001 colloca in edilizia libera le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
Spetta a chi invoca l’edilizia libera dimostrare che la serra possiede tutti i requisiti dell’art. 6, c. 1, lett. e): mobilità, stagionalità e funzionalità agricola (richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 858/2024). Senza questa prova, il manufatto resta soggetto a titolo (punto 6).
Se una serra deve restare in edilizia libera, la prova si costruisce prima, non in giudizio: documentazione dell’attività agricola effettivamente svolta, struttura smontabile e rimossa a fine stagione (fotografie datate), assenza di ancoraggi permanenti. Una serra fissa tutto l’anno accanto a una casetta abitata difficilmente passerà per «stagionale e agricola».
Il secondo motivo contestava la mancata indicazione, nell’ordinanza, dell’area che sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Il TAR lo respinge seguendo un indirizzo consolidato.
L’acquisizione gratuita delle opere, dell’area di sedime e dell’area di pertinenza urbanistica è una conseguenza ex lege dell’inottemperanza. La sua esatta delimitazione può quindi avvenire con un atto successivo e separato, dopo l’inutile decorso del termine di 90 giorni: la mancata indicazione nell’ordinanza non la rende illegittima (punto 7, richiamo a TAR Campania n. 2239/2025).
Per l’ufficio, questo significa che l’ordinanza di demolizione non deve necessariamente contenere già il frazionamento dell’area: quello si fa nel provvedimento di accertamento dell’inottemperanza. Sul procedimento di acquisizione vedi anche TAR Piemonte 1420/2026 e il nostro approfondimento su acquisizione e notifica dell’ordine.
Esito: ricorso respinto, spese a carico della ricorrente liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Letta accanto alla sentenza 1692/2026, pubblicata pochi giorni prima dalla stessa Sezione, la 1730 aiuta a capire dove passa il confine.
| TAR Piemonte 1692/2026 (Cossato) | TAR Piemonte 1730/2026 (Settimo T.se) | |
|---|---|---|
| Titolo edilizio | Esisteva (concessione 2003 + SCIA 2016 + aut. paesaggistica) | Assente per tutte le opere |
| Abuso contestato | Presunta difformità dimensionale | Nuove opere senza permesso |
| Prova | Difformità non provata: quote ricavate da un disegno indicativo | Opere documentate da sopralluogo, foto e planimetria |
| Opere minori | Valutate separatamente (non collegate) | Valutate insieme (al servizio dell’abitazione) |
| Esito | Ordinanza annullata in parte | Ricorso respinto |
Le due pronunce non si contraddicono: applicano gli stessi principi a fatti diversi. Dove c’è un titolo, il Comune deve provare la difformità con un rilievo serio. Dove il titolo manca del tutto, la partita si gioca sulla qualificazione delle opere, e l’onere di dimostrare l’edilizia libera passa al privato.
Testo ufficiale tratto dal portale della Giustizia Amministrativa. Le generalità della ricorrente sono oscurate come disposto dalla sentenza.